
Evasione fiscale, al via la direttiva europea Dac7: cosa cambia per chi vende online
Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Il provvedimento detta regole anche per i soggetti non qualificati extra Ue (Fpo). La condivisione dei dati a livello comunitario avverrà a partire dal 29 febbraio

DAC7 OPERATIVA
- Scalda i motori la direttiva europea Dac7 sulle piattaforme di commercio online. L'Agenzia delle Entrate ha fissato al 31 gennaio 2024 la scadenza per l'invio delle comunicazioni sui redditi percepiti. Ecco quali sono i soggetti interessati

OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA
- Scopo della direttiva Dac7 è semplificare lo scambio di informazioni tra i gestori delle piattaforme di vendita online e le autorità fiscali dei singoli paesi membri dell'Unione Europea. L'Italia ha recepito il Dac7 il 1° marzo scorso col D.Lgs.32

A CHI SPETTA L'OBBLIGO
- Sono tenuti al rispetto della nuova direttiva comunitaria tutti i gestori che stipulano un contratto con dei venditori per i quali mettono a disposizione una piattaforma raggiungibile dagli utenti finali

ATTIVITA' MONITORATE
- I gestori di piattaforme quali e-commerce, affitto di beni immobili, servizi personali o attività di noleggio per qualsiasi mezzo di trasporto dovranno dichiarare i dati sulle vendite di beni e prestazioni maturati nel 2023

I GESTORI
- A dover comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate sono, nello specifico, i gestori di piattaforme con residenza fiscale in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese

GESTORI FPO
- L'obbligo di comunicazione dei dati all'Agenzia si estende anche ai Foreign Platform Operator (Fpo), gestori stranieri non qualificati non-Ue. Esempio di Fpo sono gli operatori stranieri che facilitano la locazioni di immobili in Italia

ESCLUSIONI
- Come riporta l'Agenzia delle Entrate, l'obbligo di comunicazione taglia fuori i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero con oltre 2mila attività pertinenti. L'ente di riscossione dispone di altri flussi di dati

PICCOLI INSERZIONISTI
- L'esonero dall'obbligo di comunicazione include inoltre i piccoli inserzionisti per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività pertinenti con importi totali versati inferiori ai 2mila euro all'anno

CONDIVISIONE DEI DATI
- Entro due mesi dalla scadenza dell'invio di comunicazione avverrà la condivisione dei dati relativi ai venditori tra le autorità fiscali dei vari Stati membri. Il primo scambio è fissato al 29 febbraio 2024

SANZIONI
- Le sanzioni previste per l’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate variano da un minimo di 3mila a un massimo di 31.500 euro. In caso di informazioni incomplete o inesatte, la sanzione comminata arriva a 10.500 euro