Bonus casa ed Ecobonus, le agevolazioni per sostituire gli impianti di climatizzazione
Nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie ci sono diverse opzioni per intervenire sull’efficientamento energetico degli edifici, incluse operazioni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione. Ecco le detrazioni previste
- Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione ci sono due agevolazioni: il bonus casa, previsto per le ristrutturazioni edilizie; l'ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica
- L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che in generale, la sostituzione, totale o parziale, di un vecchio impianto di climatizzazione con uno nuovo a pompa di calore rientra tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
- La norma prevede una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di 96.000 euro per interventi eseguiti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità. Il massimale scenderà a 48mila, con una detrazione del 36% per somme pagate dal 1° gennaio 2025
- In alcuni casi, per sostituire i climatizzatori, si può richiedere la detrazione dell’Ecobonus al 65%. I requisiti sono che l’intervento deve rientrare tra quelli previsti per il risparmio energetico; la sostituzione deve avvenire con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A oppure con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
- Nella detrazione rientrano le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. L'aliquota di agevolazione, se il nuovo impianto di climatizzazione rispetta questi requisiti, sale appunto al 65%, con un massimale di 30mila euro
- Possono usufruire dell’ecobonus 65% tutti i contribuenti che: sostengono le spese di riqualificazione energetica; possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio
- La detrazione al 65% può essere utilizzata per edifici che alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi; dotati di impianto di climatizzazione invernale
- Tra i servizi che rientrano nella detrazione ci sono: smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore
- Sono anche compresi tra le spese detraibili dell’Ecobonus 65%: eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione; prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.)
- La stessa Agenzia delle Entrate ha specificato che le detrazioni non sono cumulabili. È il contribuente a scegliere quale richiedere, rispettando agli adempimenti specificamente previsti in relazione all’agevolazione scelta