
Pagamenti elettronici, dal 2024 obbligo di invio dati al Fisco per banche e intermediari
A partire dal 1° gennaio del prossimo anno sarà obbligatorio rendere noti gli estremi dei pagamenti trimestrali se il singolo beneficiario supera la soglia delle 25 transazioni transfrontaliere. La regola vuole aiutare gli Stati membri europei a individuare e controllare le imprese che cercano di evadere attraverso la vendita di beni e servizi fuori dai confini

Dal 1° gennaio 2024 si cambia: al Cesop, cioè il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, verranno trasmessi, scambiati e conservati i dati di pagamento per combattere le frodi in materia di Iva grazie alla raccolta armonizzata della documentazione, effettuata dagli Stati membri europei e messa a disposizione dai Psp (prestatori di servizi di pagamento)
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A COSA SERVE - Le misure introdotte hanno una funzionalità antievasione volta a contrastare le frodi realizzate nella vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri sempre più facilitate dalla crescita del commercio elettronico. Vista l’imposizione nel luogo di destinazione, per gli Stati membri di consumo è fondamentale disporre di strumenti adeguati a individuare e controllare tali imprese fraudolente
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I PAGAMENTI ELETTRONICI - La maggior parte degli acquisti online effettuati dai consumatori nell’Unione europea sono realizzati con pagamenti eseguiti tramite Psp, con informazioni specifiche per identificare il destinatario o beneficiario di tale pagamento, oltre all’indicazione della data, dell’importo e dello Stato membro di origine dello stesso e informazioni volte a stabilire se il pagamento è disposto nei locali dell’esercente. Le autorità fiscali hanno bisogno di tali indicazioni per scovare le imprese che frodano
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LE REGOLE EUROPEE - Da qui gli obblighi in capo ai Psp legati alle direttive europee 2020/283 e 2020/284, il cui recepimento è previsto con il decreto legislativo predisposto dal Governo, in attuazione della legge delega n. 53 del 2021. Verrà a tal fine aggiornato il decreto Iva introducendo un nuovo titolo II-bis contenente gli obblighi generali dei prestatori dei servizi di pagamento
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IL MANCATO ADEMPIMENTO - In capo ai Psp presenti due distinti obblighi: quello di conservare le informazioni relative ai servizi di pagamento e quello di comunicarle mettendole a disposizione dell’agenzia delle Entrate. Il mancato adempimento causerà l’applicazione delle sanzioni amministrative irrogate per violazione della contabilità e degli obblighi finanziari, determinando come effetto indiretto l’utilizzo di sistemi di conservazione elettronica a norma dei relativi dati al fine di garantirne autenticità, integrità, immodificabilità, leggibilità e data certa
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CHI DEVE TRASMETTERE - La conservazione e la trasmissione dei dati dei pagamenti transfrontalieri vengono poste in capo ad alcuni Psp, come gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane spa, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali. A queste vanno aggiunte anche le diverse PA, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale, quando non operano come autorità pubbliche

QUANDO SCATTA L’OBBLIGO - Si deve innanzitutto conservare la documentazione che riporta una serie di informazioni circa i beneficiari di pagamenti transfrontalieri effettuati in ogni trimestre civile. L’obbligo si applica soltanto se, nel corso di un singolo periodo, un Psp fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario

COME FUNZIONA - Il numero viene calcolato in relazione ai servizi per Stato membro e per identificativo. Se il beneficiario possiede però più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario. La documentazione va inoltre conservata per tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data di pagamento

COSA CONSERVARE - Il set comprende il Bic o altro codice identificativo d’azienda del Psp, il nome o la denominazione commerciale del beneficiario, l’Iban o altro identificativo che individui il beneficiario e ne fornisca la localizzazione, i dettagli dei pagamenti transfrontalieri e dei rimborsi, compresi data e ora, importo e valuta, Stato membro di origine del pagamento
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