Bonus edilizi, ininfluente visto “ora per allora”: istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
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L’Agenzia chiarisce che, a differenza del bollo di conformità “ordinario”, il visto “ora per allora” non va trasmesso perché non rappresenta una condizione necessaria per esercitare le opzioni ma serve al solo cessionario in caso di controlli. Per la corretta attivazione del bonus edilizio resta invece l’obbligo per l’incaricato di effettuare la comunicazione alle Entrate entro la data di rilascio del visto indicando gli elementi essenziali dell’opzione scelta come la cessione del credito o lo sconto in fattura