
Direttiva europea case green, quali edifici sono esclusi?
Il testo, al centro di molti dibattiti e polemiche, prevede alcune deroghe fra cui quelle per gli edifici protetti di particolare pregio storico e architettonico e per i luoghi di culto, ma non solo. E non mancano gli emendamenti in tal senso

La direttiva europea sulle case green, approvata dal Parlamento europeo il 14 marzo, è da giorni al centro del dibattito. E centrale è il tema delle deroghe: quali edifici saranno esclusi dagli obblighi di efficientamento energetico?
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Il testo infatti prevede alcune eccezioni, fra cui gli edifici protetti di particolare pregio storico e architettonico e i luoghi di culto
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Ma non solo: non dovranno adeguarsi nemmeno gli edifici temporanei, le seconde case, gli immobili autonomi con una superficie inferiore ai 50 metri quadri e gli edifici di edilizia residenziale pubblica
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La direttiva prevede poi un’altra deroga che riguarda ragioni di fattibilità tecnica ed economica. Può valere al massimo per il 22% degli edifici di ogni Paese
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Inoltre, la deroga per ragioni di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere espressamente richiesta dal Paese in questione alla Commissione europea e sarà valida solo fino al 2037

Ma il testo uscito dalla commissione Industria, energia e trasporti ha già i suoi emendamenti. Come riporta Il Sole 24 Ore, fra questi alcuni riguardano edifici e immobili soggetti a qualsiasi vincolo nazionale, per permettere agli Stati di non applicare la direttiva “agli edifici ufficialmente protetti in virtù dell’appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico”

Non mancano i riferimenti a come, eventualmente, ristrutturare: “Gli Stati membri provvedono affinché la ristrutturazione dei monumenti sia effettuata conformemente alle norme nazionali di conservazione, alle norme internazionali di conservazione e all’architettura originale dei monumenti interessati”

Nel testo è stata poi inserita una norma volta a permettere ulteriori eccezioni riguardanti “altri edifici storici” anche non esplicitamente vincolati o ufficialmente protetti

C’è infine un altro emendamento che prevede che entro il 31 dicembre 2027, e poi ogni due anni, “la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti verso il miglioramento dell’efficienza energetica e della prestazione energetica nell’edilizia”
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