
Bonus 150 euro, come riceverlo? Ecco chi deve presentare domanda all’Inps
La misura è disciplinata dalla circolare Inps datata 16 novembre 2022, n. 127. Vi si legge che sono tenuti a richiederla i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori stagionali, gli intermittenti e i lavoratori dello spettacolo (a patto che abbiano i requisiti)

Il decreto Aiuti Ter (decreto legge 144/2022) ha previsto un’indennità una tantum da 150 euro all’articolo 19. Per ottenerla sono necessari determinati requisiti indicati dalla circolare Inps datata 16 novembre 2022, n. 127. Alcuni beneficiari sono tenuti a fare domanda, mentre per altri l’invio è automatico
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La misura, si legge nella circolare, è destinata a “soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20mila euro” e a specifiche tipologie di lavoratori
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L’indennità, prosegue la circolare, è corrisposta d’ufficio ai “soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa”
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Rientrano fra in beneficiari d’ufficio anche coloro che sono a carico “della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria”
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L’indennità una tantum non è, invece, erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (Un esempio sono le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi)
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Come si legge sul sito Inps, sono invece tenuti a presentare la domanda i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori stagionali, gli intermittenti e i lavoratori dello spettacolo

È possibile richiedere l’indennità in diversi modi, per esempio usando il portale Inps. Oppure, usando il servizio di Contact Center Multicanale: serve chiamare il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Infine è possibile ricorrere agli Istituti di Patronato. C’è tempo fino al 31 gennaio 2023

Tramite la circolare l’Inps chiarisce anche i tempi previsti per il pagamento: “Per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi 11, 13 e 14 dell’articolo 19 del decreto-legge in argomento, il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di febbraio 2023”
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