Decreto trasparenza: cosa cambia per le assunzioni, dalla retribuzione al periodo di prova
Il 13 agosto sono entrate in vigore le nuove regole sulla trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro subordinato, in Italia e all’estero. Il decreto modifica alcuni paradigmi nel rapporto tra datore di lavoro e dipendente. Tutte le novità
È entrato in vigore il 13 agosto il cosiddetto Decreto trasparenza, e riguarda tutti i rapporti di lavoro in essere al 1° agosto 2022. Le imprese si troveranno quindi a dover attuare nuove regole in fase di contratti d’assunzione
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Le nuove tutele previste, in ottemperanza alle direttive Ue, trovano applicazione in relazione a diversi contratti di lavoro: subordinato, somministrato, intermittente, collaborazione e occasionale
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Tra le categorie di lavoratori incluse nel decreto ci sono i lavoratori marittimi e i lavoratori domestici. Sono invece esclusi dall'applicazione del decreto alcuni specifici tipi di rapporti di lavoro autonomo e quelli di una durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana per quattro settimane consecutive
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Tra gli esclusi dal decreto anche i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del datore di lavoro dal coniuge e dai parenti, e i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici in servizio all'estero
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I datori di lavoro che assumeranno dovranno fornire una comunicazione molto più dettagliata che prevede, tra le altre cose: informazioni di base su sede di lavoro, retribuzione e periodo di prova, l’eventuale variabilità degli orari lavorativi o dei cambiamenti di turno, le modalità di recesso e quelle di fruizione delle ferie
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Il timore è che le lettere di assunzione diventino documenti complessi e difficili da compilare. Prima del decreto le specifiche richieste erano sintetizzate attraverso il rinvio ai contratti collettivi di lavoro, dal 13 agosto questa procedura è venuta meno. Per questo motivo, varie associazioni imprenditoriali avevano chiesto un rinvio della normativa
Le informazioni non contenute in tali documenti sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. Le informazioni su Ccnl, enti previdenziali, formazione, ferie e preavviso possono essere fornite al lavoratore entro trenta giorni dall'inizio della prestazione lavorativa
Per i datori che non rispettano gli obblighi sono previste sanzioni da 250 a 1.500 euro per ogni dipendente, e si applicano anche ai lavoratori già assunti che chiederanno di ricevere le stesse informazioni, nel caso di mancata risposta entro 60 giorni dalla richiesta
Nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non può essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi. Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego
Il Decreto trasparenza recepisce una direttiva europea che punta a fare chiarezza sulle condizioni di lavoro e assicurare maggiori tutele ai dipendenti. Nella platea coinvolta dal provvedimento ci sono tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato