L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sul credito di imposta a favore delle imprese che - a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022 - effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, che fanno parte di un "progetto di investimento iniziale" e destinati a strutture produttive nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo
Con le risposte all’interpello n. 68 e n. 69 del 3 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sul bonus Sud, il credito di imposta a favore delle imprese che - a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022 - effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, che fanno parte di un "progetto di investimento iniziale" e destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo
La misura dell'agevolazione è differenziata in base alla dimensione aziendale e all'ubicazione territoriale delle strutture produttive in cui risultano realizzati gli investimenti agevolati
Per il bonus Sud, per individuare la "struttura produttiva" occorre valutare se le "unità locali" oppure le "diramazioni territoriali", le "linee di produzione" o i "reparti" che insistono sul territorio dello stesso Comune agevolato siano o meno "parte integrante" del medesimo processo produttivo e se costituiscano o meno un "centro autonomo di imputazione di costi”, chiarisce l’Agenzia delle Entrate
Gli investimenti agevolabili devono far parte di un "progetto di investimento iniziale"; essere relativi all'acquisto di "macchinari, impianti e attrezzature varie"
Inoltre devono essere "destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio" delle aree puntualmente individuate dalla norma
Per "struttura produttiva" si intende ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori richiamati dalla normativa, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa
Nello specifico può trattarsi di un autonomo ramo di azienda; una autonoma diramazione territoriale dell'azienda, ovvero di una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale