
Bonus casa, Agenzia entrate: “Obbligo visto di conformità solo per le cessioni dopo 12/11”
L’ufficio ha risposto ai dubbi dei cittadini sul nuovo regime imposto dal decreto anti-frodi dell’11 novembre per le detrazioni dei lavori edilizi. In particolare il provvedimento mira a contrastare gli abusi sulla cessione dei crediti tramite il rafforzamento dei controlli preventivi, tra cui l’estensione dell’obbligo del visto di conformità e della certificazione
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti sull’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal nuovo decreto anti-frodi che riguarda tutti i bonus edilizi
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Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta l’11 novembre 2021, mira a contrastare gli abusi sulla cessione dei crediti tramite il rafforzamento dei controlli preventivi, listini di prezzi bloccati e lo stop alla cessione del credito o sconto in fattura se emergono "profili di rischio”
Le Faq dell'Agenzia delle entrate sul decreto anti-frodi
La novità più importante del decreto è l’estensione dell’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per tutte le detrazioni fiscali per i lavori edilizi, anche per quelli diversi dal Superbonus, ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito
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Nelle Faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’ufficio si esprime su a un caso in cui un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, ha effettuato l’11 novembre il pagamento a suo carico, ma al 12 novembre (data di entrata in vigore del decreto) non ha ancora trasmesso all’Agenzia la comunicazione per lo sconto in fattura
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Il contribuente si chiede quindi se la sua fattispecie rientri nel regime vigente prima del decreto anti-frodi o se sia disciplinato dall’entrata in vigore del provvedimento
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A tal proposito l’Agenzia ha chiarito che, per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica prima del 12 novembre 2021

Quindi l’obbligo non sussiste per i contribuenti che “hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata” prima di tale data

Al riguardo, precisa l’istituto, le Entrate tengono conto della buona fede del contribuente. Per consentire la trasmissione di queste comunicazioni, le procedure telematiche dell’Agenzia “saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre”

Quindi per le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre, per le quali l’Agenzia delle entrate “ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento”, non sono richiesti “l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese”

I relativi crediti possono “essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione” anche dopo l’11 novembre 2021, “fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione” introdotta dal decreto