
Dl Sostegni bis, prima casa agli under 36 senza tasse: i punti da chiarire
Nel provvedimento sono contenute misure per aiutare i giovani nell’acquisto del primo immobile a uso abitativo. Un’analisi condotta da "Il Sole 24 Ore" ha però individuato una serie di "incongruenze" nel testo, a partire dai dubbi sull’Isee con Iva fino al mancato sconto su imposte ipotecarie, catastali e preliminare. Ecco quali sono

Il decreto Sostegni bis contiene una serie di norme per i più giovani che vogliono acquistare la prima casa. L’obiettivo è quello di contribuire a sostenere le nuove generazioni under 36 e la ripresa della compravendita immobiliare
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Un’analisi condotta da Il Sole 24 Ore ha però sottolineato che il testo contiene contiene "incongruenze" fino a ottenere “effetti probabilmente imprevisti, quanto un po' paradossali”. Al centro del mirino ci sarebbero 7 punti
Dal bonus prima casa alle assunzioni nelle Pa: le misure per i giovani
L'articolo 64, ai commi 6-8, tratta dell’agevolazione per under 36 per l'acquisto della prima casa e del relativo mutuo stipulato tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. Nella norma si precisa che le compravendite non imponibili a Iva, ossia tra privati, azzerano le imposte di registro, ipotecaria e catastale
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Nel caso di compravendite imponibili Iva, ovvero con acquisti da imprese che hanno costruito o ristrutturato lo stabile, il compratore deve pagare l'Iva al venditore e matura un credito d’imposta non rimborsabile; in caso di mutui, l’agevolazione azzera l’imposta sostitutiva e quindi le imposte di registro, ipotecaria e di bollo

La prima incongruenza, secondo il Sole 24 Ore, sta nella compravendita soggetta o meno a Iva. La legge prescrive che l’Isee non deve superare 40mila euro all’anno per l’acquisto di immobili soggetti a imposta di registro, ma la stessa indicazione non viene ripetuta per quanto riguarda la compravendita soggetta a Iva. L’omissione potrebbe essere involontaria perché la norma è diretta ai giovani con meno risorse, e mentre l’azzeramento dell’imposta di registro provoca un vantaggio modesto, quello dell’Iva equivarrebbe al 4% del prezzo

Il secondo punto riguarda l’imposta di bollo e le tasse ipotecarie. La norma elimina le imposte di registro, ipotecarie e catastali, ma non parla di quelle di bollo e delle tasse ipotecarie che, complessivamente, varrebbero 320 euro per ogni atto per cui non si paghi l’imposta di registro proporzionale

Terzo elemento è il paradosso che si creerebbe se, in una coppia, uno degli acquirenti non ha i requisiti per ottenere il beneficio. In questo caso l’agevolazione si applica solo alla parte di valore imponibile relativa al compratore che ha i requisiti. Se l’imposta di registro ordinaria dovuta per l’acquisto non agevolato è inferiore a 1.000 euro, si dovrà comunque pagare un’imposta minima di 1.000 euro alla quale vanno aggiunti 320 euro d’imposta di bollo e tassa ipotecaria che renderebbero sconveniente chiedere l’agevolazione

Quarta "incongruenza". Il beneficio è diretto agli under 36: in questa categoria non è compreso chi ha già 36 anni ma solo i soggetti che non li hanno ancora compiuti nell’anno in cui l’atto è rogitato

Quinto punto: gli atti traslativi a titolo oneroso sono detassati, ma non il relativo contratto preliminare. Per questo motivo bisognerà comunque pagare l’imposta di registro nella quota del 3% per gli acconti e 0,50% per le caparre confirmatorie, l’imposta ipotecaria di 200 euro, l’imposta di bollo di 155 euro e la tassa ipotecaria di 35 euro

Penultimo dubbio riguarda il credito d’imposta da riacquisto. Normalmente, ossia senza agevolazione, si ha un credito d’imposta se si vende la “prima casa” e se ne riacquista un’altra. Nel caso di chi beneficia del bonus under 36, però, questa norma non vale in quanto già per il primo acquisto le imposte di registro, ipotecaria e catastale non sono state pagate, ossia sono state azzerate dall’agevolazione

Sempre come rilevato dal Sole 24 Ore, l'ultima "incongruenza" è che nella legge non vengono citate le pertinenze della prima casa, come cantine, soffitte e autorimesse. Sembra comunque corretto ritenere che le agevolazioni all’acquisto della prima casa comprendano anche le relative pertinenze