
Superbonus, come funziona la detrazione per i ponteggi e la rimozione delle macerie
L’Agenzia delle Entrate, l’anno scorso, con la circolare n. 24/E, ha chiarito quali sono le “altre spese ammesse al Superbonus”. Sono detraibili i costi sostenuti per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni. Ma anche per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali, per l’installazione di ponteggi e lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori
Il Superbonus è la misura che permette di avere una detrazione al 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico, per lavori eseguiti fino al 30 giugno 2022
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La normativa relativa al Superbonus 110% permette inoltre di includere diverse spese all’interno dei costi detraibili. Come ad esempio i compensi dei professionisti che rilasciano le dichiarazioni necessarie a richiedere l’incentivo fiscale
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Con la circolare n. 24/E dello scorso agosto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel paragrafo 5 quali sono le “altre spese ammesse al Superbonus”
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Viene precisato che sono detraibili le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni
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La detrazione, inoltre, spetta anche per alcune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato
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In particolare si tratta delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione)

E inoltre degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi. Ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori

Invece non sono ammessi nel computo i compensi per amministratori di condominio e general contractor relativamente alla parte di gestione e organizzazione degli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione edilizia

Infatti la successiva circolare n. 30/E del 2020, ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra queste non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini

Tale chiarimento è di fatto estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor, solamente per l’attività di coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche un questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento