
Superbonus 110%, sottotetto trasformato in abitazione: come funziona in condominio
L’Agenzia delle Entrate, in risposta alla domanda di un contribuente, traccia i confini del Superbonus 110% e del bonus ristrutturazione 50% per questa particolare casistica. Ecco cosa ha stabilito

Superbonus 110% e bonus ristrutturazione 50%: sono utilizzabili nel caso di trasformazione in abitazione di un sottotetto che fa parte di un condominio anch’esso interessato da lavori di ristrutturazione?
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La domanda è stata posta all’Agenzia delle Entrate da un contribuente che possiede due unità immobiliari accatastate C/2 (Magazzini e locali di deposito) situate nel sottotetto riscaldato ma non abitabile di un edificio composto da altre tre unità immobiliari riscaldate di categoria A/2, di proprietà di altri soggetti (Abitazione tipo civile)
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L’Agenzia ha chiarito alcuni aspetti delle agevolazioni con la Risposta 248 del 14 aprile. Ecco cosa ha stabilito
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L'ente ha ricordato innanzitutto che, quando si tratta del sottotetto di un edificio, le agevolazioni attualmente previste (sismabonus, bonus ristrutturazione ed ecobonus) spettano soltanto in alcuni casi
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Le spese per cui si può usufruire dei bonus sono quelle riferibili alla ristrutturazione della parte esistente di un’unità immobiliare. Non invece quelle sostenute per il suo ampliamento che, per la normativa, è classificabile come “nuova costruzione” e dunque esclusi dai benefici fiscali

Nella domanda presentata all’ente, si faceva presente che, con i lavori previsti, il sottotetto trasformato in abitazione guadagnerebbe 5 classi energetiche

Può essere utilizzato anche per la sostituzione di serramenti e infissi dell’immobile di chi ha fatto richiesta del bonus, se effettuata sull’immobile di sua proprietà con riferimento alla parte già esistente e a condizione che le unità immobiliari di deposito o magazzino diventino abitabili

Per quanto riguarda il bonus ristrutturazione 50%, si può beneficiare delle agevolazioni per i lavori effettuati nel sottotetto che prevedono la demolizione e la ricostruzione delle pareti esistenti con ridistribuzione interna dei locali così da creare un unico appartamento abitabile (nel limite di spesa di 96mila euro)
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In relazione ai limiti di spesa, l’Agenzia ricorda che ai fini del superbonus 110%, in caso di accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, vanno considerate quelle censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi: ciò significa che per il calcolo delle agevolazioni deve essere presa in considerazione la situazione esistente all’inizio e non al termine dei lavori