
Bonus prima casa, la sospensione dei termini non vale per i lavori di ristrutturazione
Linea rigida sulla sospensione dei termini in vigore fino al 31 dicembre 2021. Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate che ha ribadito che vigono i termini ordinari: in sostanza, il congelamento dei tempi non si applica in maniera generalizzata, ma solo ai termini espressamente indicati dall’articolo 24 del Dl Liquidità

Linea rigida sulla sospensione dei termini in vigore fino al 31 dicembre 2021 per l’emergenza Covid per il bonus prima casa: la scadenza per ultimare i lavori di ristrutturazione utili ad accorpare le unità immobiliari da destinare ad abitazione principale resta quella ordinaria
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A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 235 del 9 aprile 2021
LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Lo spunto, come spiega anche il sito Informazionefiscale.it, arriva dall’analisi di un caso pratico che riguarda la possibilità e i tempi da rispettare per beneficiare delle agevolazioni sull’atto di acquisto
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Il protagonista del caso analizzato è un contribuente che nel 2018 ha acquistato alcune unità immobiliari di diverse categorie catastali con l’idea di accorparle e una di categoria C/2 destinata ad annesso pertinenziale
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Sono poi partiti i lavori di ristrutturazione, di adeguamento sismico e contenimento energetico, ma, a causa dell’emergenza Covid, i tempi per la realizzazione si sono dilatati e i lavori non risultano ancora terminati
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Consapevole della sospensione dei termini che riguardano gli adempimenti connessi al bonus prima casa fino al 31 dicembre 2021, il cittadino si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per verificare la scadenza da considerare per la fine dei lavori di ristrutturazione
Bonus prima casa, prorogata fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dei termini
L’Agenzia delle Entrate ha quindi ribadito i tempi da rispettare nel caso in cui sia necessario effettuare dei lavori

In questi casi si applicano i termini ordinari. Viene bocciata la tesi del contribuente che riteneva di poter far rientrare la scadenza per i lavori nella sospensione prevista dal Decreto Liquidità e confermata dal Decreto Milleproroghe fino al 31 dicembre 2021

L’Agenzia delle Entrate ricorda che restano in stand by solo specifici termini che riguardano gli adempimenti connessi al bonus prima casa

1) I 18 mesi che il contribuente ha a disposizione dall’acquisto della prima casa per trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione
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2) Il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici previsti nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale

3) il tempo di un anno concesso al contribuente che abbia acquistato un secondo immobile da adibire ad abitazione principale, sempre applicando le imposte in misura ridotta, per vendere l’abitazione originaria

4) e il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato

In sostanza, il congelamento dei tempi non si applica in maniera generalizzata, ma solo ai termini espressamente indicati dall’articolo 24 del Dl Liquidità

Diversamente da come ipotizzato dal contribuente, quindi, i lavori di ristrutturazione devono seguire la tabella di marcia ordinaria e concludersi entro tre anni dalla registrazione dell’atto