
Bonus prima casa, la risoluzione dell’atto di donazione non compromette l’agevolazione
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i benefici restano validi anche nel caso in cui venga risolto per mutuo consenso l’atto di donazione che ha permesso di non perdere le agevolazioni godute, dopo l’acquisto di una seconda abitazione. L’immobile riacquisito può essere venduto dal contribuente in qualsiasi momento

Arrivano chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il Bonus prima casa. Con la risposta all’interpello numero 77 del 2 febbraio 2021 vengono analizzate alcune regole da seguire per non perdere l’agevolazione prima casa
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I benefici, spiega l’Agenzia delle Entrate, restano validi anche se viene risolto per mutuo consenso l’atto di donazione che ha permesso di non perdere le agevolazioni godute, dopo l’acquisto di una seconda abitazione
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Sulla possibilità di rivendere l’immobile riacquisito non c’è alcun vincolo temporale
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L’agevolazione prima casa prevede: imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%), imposta ipotecaria fissa di 50 euro e imposta catastale fissa di 50 euro
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Nel caso di acquisto da un’impresa, invece, è prevista l’Iva ridotta al 4% e le imposte di registro, ipotecarie, catastali fisse a 200 euro
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un caso concreto per fare chiarezza: si tratta di un contribuente che nel 2014 aveva beneficiato del bonus prima casa e nel 2017, al momento di un secondo acquisto, si era impegnato ad alienare il primo immobile entro un anno dall’atto, e quindi entro la scadenza prevista per conservare i benefici. Entro i termini, l’abitazione è stata trasferita al padre tramite atto di donazione, che ora vorrebbe risolvere per mutuo consenso
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Secondo la risposta all’interpello 77 del 2 febbraio, non c’è contrasto con quanto stabilito dal comma che prevede la possibilità di beneficiare del bonus prima casa in relazione all’acquisto di un nuovo immobile, anche se sia già in possesso di un’altra abitazione per cui ha avuto accesso alle agevolazioni, a condizione che si impegni ad alienare l’immobile pre-posseduto entro la scadenza di un anno dal nuovo acquisto agevolato
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Nel testo si legge: “La condizione posta dal citato comma 4-bis si ritiene soddisfatta anche nella fattispecie in esame, nella quale il contribuente ha alienato l’immobile pre-posseduto con un atto di donazione”
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Quindi il bonus prima casa non svanisce con la risoluzione dell’atto di donazione da parte del contribuente. E le ragioni sono due: la regola che prevede l’alienazione del primo immobile entro un anno è stata rispettata con l’atto di donazione

Il secondo motivo è che lo scioglimento per mutuo consenso dello stesso atto non rientra tra le cause di decadenza dall’agevolazione

Nel testo si legge: “La citata disposizione può considerarsi rispettata nell’ipotesi (come quella in esame) in cui l’atto di donazione venga successivamente risolto per mutuo consenso in quanto la pattuizione con la quale si realizza la retrocessione del bene donato nuovamente in capo all’originario donante configura un nuovo atto di donazione. In tale fattispecie, si ritiene che il contribuente non decada dalle agevolazioni prima casa fruite”

L’immobile, in relazione ai benefici del bonus prima casa, risulta ormai libero da qualsiasi vincolo: l’abitazione riacquisita dopo la risoluzione dell’atto di donazione per mutuo consenso può essere quindi rivenduta in qualsiasi momento dal contribuente