Bonus Covid regionale, Agenzia delle Entrate: esente solo per i lavoratori autonomi
In risposta all'interpello di un Ente territoriale, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i trattamenti fiscali sono diversi nel caso in cui l'indennità Covid sia percepita da autonomi senza partita IVA oppure da collaboratori coordinati
Bonus Covid regionale: il trattamento fiscale è lo stesso per i lavoratori autonomi occasionali e per i collaboratori coordinati? Lo chiarisce, in risposta all’Interpello n.273 del 20 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate. Ecco cosa ha stabilito
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Lo scorso anno, alcune regioni italiane hanno introdotto misure di sostegno a lavoratori autonomi e parasubordinati per far fronte alle difficoltà economiche dovute all’emergenza coronavirus
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Nel caso specifico presentato all’Agenzia delle Entrate, un Ente territoriale chiedeva il parere su un provvedimento in cui era stata introdotta una misura di sostegno di 1000 euro dedicata a lavoratori autonomi e parasubordinati per sostenerli in un percorso di orientamento e riqualificazione professionale
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Il contributo era diretto a lavoratori privi di partita IVA, residenti o domiciliati nella Regione, con contratto di collaborazione o di lavoro occasionale che non percepivano l'indennità di disoccupazione NaSPI o il Reddito di Cittadinanza, titolari di un contratto attivo nel 2020, non iscritti a una cassa di previdenza autonoma
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Due le categorie di lavoratori che potevano accedere al bonus: lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (co.co.co e lavoratori a progetto) oppure lavoratori autonomi, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati, con contratto di lavoro occasionale o di cessione dei diritti d'autore
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Un bonus analogo è inserito nella disciplina del decreto Ristori, che all’art 10-bis prevede la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19
L'Ente territoriale chiedeva se l'indennità regionale in esame potesse essere detassata nei confronti di tutte le categorie di lavoratori ammessi al bonus o solo per alcune
L'Agenzia delle Entrate ha dato parere negativo. La detassazione è consentita solo per una delle due categorie interessate
"I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza COVID-19, diversi da quelli esistenti prima, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive", si legge nella risposta
Diversamente, per i lavoratori con contratto di collaborazione e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (ad esempio collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto), non può applicarsi il regime di esenzione
A tali soggetti è dunque applicabile la ritenuta a titolo di acconto Irpef