Dl Sostegni, bonus lavoratori stagionali 2021: quali sono i requisiti e gli importi
Tra le indennità riconosciute ci sono anche quelle rivolte ai lavoratori stagionali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Ecco tutto quello che occorre sapere sull'erogazione degli aiuti
Nel dl Sostegni tra le indennità riconosciute ci sono anche quelle rivolte ai lavoratori stagionali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Ecco tutto quello che occorre sapere sull'erogazione degli aiuti
Decreto Sostegni: tutti i bonus e le misure
Va specificato che, ai soggetti che avevano già percepito l’indennità prevista dal decreto-legge 28 ottobre 2020, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro
Tutti i bonus e le scadenze previste per le domande
Da ricordare anche che il dl Sostegni abolisce i codici Ateco come criterio di erogazione dei bonus
Decreto Sostegni, addio a codici Ateco: vale solo fatturato, ecco come richiedere sussidi
Per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori in somministrazione, ci sono diversi requisiti per poter accedere al bonus
Bisogna essere lavoratori dipendenti che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Sostegni
Il bonus si rivolge poi ai lavoratori che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo
I lavoratori non devono essere titolari di pensione
E non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente, con esclusione del contratto di lavoro intermittente
Non devono percepire la Naspi
Come ricorda QuiFinanza, il decreto riconosce anche un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di alcuni requisiti
Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate
Titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate
Assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps