
Bonus Irpef da 480 euro, attesa la conferma nella Legge di bilancio: a chi spetta
La nuova detrazione fa parte del cosiddetto trattamento integrativo al reddito (T.i.r.), introdotto dal decreto n.3/2020 sulla riduzione del cuneo fiscale. Spetta ai lavoratori che percepiscono un reddito da lavoro dipendente o assimilato compreso tra i 28mila e i 40mila euro. La nuova legge di Bilancio, ancora in attesa del via libero definitivo, dovrebbe dare l'ok alla sua erogazione
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Con l'approvazione della prossima Legge di bilancio dovrebbe arrivare la conferma di un'ulteriore detrazione nell'ambito del taglio del cuneo fiscale: il bonus in busta paga da 480 euro per i lavoratori dipendenti e assimilati che superano la soglia dei 28mila euro di reddito annuo complessivo
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Il decreto legge n. 3/2020 ha introdotto il nuovo trattamento integrativo al reddito (T.I.R.) per i soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilato
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Con questa misura è stato introdotto un taglio del cuneo fiscale che si realizza con un bonus dell'importo di 600 euro per l’anno 2020 (dal 1° luglio 2020) e pari a 1.200 euro a decorrere dal 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28mila euro. Il bonus sostituisce il cosiddetto "bonus Renzi" da 80 euro mensili in busta paga
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Nello stesso decreto viene introdotta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, sempre per i lavoratori che percepiscono un reddito da lavoro dipendente e assimilato
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A QUANTO AMMONTA IL BONUS - Questa ulteriore detrazione è di importo diverso a seconda di due scaglioni: il primo se il reddito complessivo è compreso tra 28mila e 35mila euro, il secondo se questo è compreso tra 35mila e 40mila euro
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Se il reddito complessivo percepito è maggiore di 28mila euro ma minore di 35mila, la cifra del bonus spettante è di 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 7mila euro. Questa la formula per il calcolo: 480 + 120 x (35.000 - reddito lordo annuo) / 7.000

Se il reddito complessivo percepito è superiore a 35mila euro ma non a 40mila, il bonus spettante è di 480 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5mila euro. Tale ulteriore detrazione sarà stabilizzata dalla prossima Legge di Bilancio. Questa la formula per il calcolo del bonus: 480 x (40.000 - reddito lordo annuo) / 5.000
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Ai fini del calcolo del reddito non si considera: l’abitazione principale, il reddito di cittadinanza, gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare, l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, le indennità Covid19 previste dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio, l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni, il premio alla nascita, il bonus bebè e il bonus baby-sitting

A CHI SPETTA IL BONUS - Questo beneficio fiscale spetta ai percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir. Sono escluse le pensioni e gli assegni ad esse equiparate

Il bonus spetta anche ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come per esempio i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa
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Per chi percepisce un reddito annuo inferiore ai 28mila euro, nel 2021 l’importo del trattamento integrativo sarà pari a 1.200 euro all'anno
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A CHI NON SPETTA IL BONUS - Il bonus fiscale non spetta ai soggetti titolari di prestazioni al sostegno economico che sono esenti da Irpef, ma anche quelle che prevedono la tassazione separata

Quindi il bonus non spetta per esempio a chi percepisce il reddito di cittadinanza, ma anche l’assegno familiare, o anche le varie indennità di bonus erogate per l’emergenza Covid-19

Il decreto Rilancio prevede però, per il solo 2020, che i bonus fiscali siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore con i requisiti previsti, risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza Covid-19
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Il T.i.r. verrà corrisposto anche quando il sostituto di imposta è l’Inps, per esempio nei casi di erogazione delle cosiddette “prestazioni in sostegno del reddito”