
Con il Superbonus introdotto dal decreto Rilancio l'incentivo fiscale per la messa in sicurezza sismica degli edifici sale al 110%. Possono usufruire delle detrazioni i proprietari e i titolari di un diritto reale di godimento, il comodatario, il locatario o l'utilizzatore in leasing. Cosa sapere sull'agevolazione

Nell'ambito del Superbonus 110%, previsto dal decreto Rilancio, rientrano anche gli interventi per ridurre il rischio sismico degli edifici: è il cosiddetto Sismabonus
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Il Sismabonus si applica agli interventi eseguiti dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Oltre ai proprietari possono usufruire delle detrazioni anche il titolare di un diritto reale di godimento, il comodatario, il locatario o utilizzatore in leasing, il familiare convivente ed il futuro acquirente dell’immobile per le quote di detrazione residue
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Con il decreto Rilancio, la detrazione del Sismabonus per gli interventi antisismici effettuati entro il 2021 è stata elevata al 110%, indipendentemente dal miglioramento della classe di rischio
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Per usufruirne è necessario, oltre al visto di conformità rilasciato da un fiscalista e l’attestazione delle classi di rischio pre/post intervento, anche l'attestazione da parte del progettista della congruità dei costi sostenuti
Le Faq sul Superbonus 110%
La detrazione va ripartita in cinque quote annuali di pari importo, e può essere utilizzata direttamente dal soggetto IRES o IRPEF oppure può essere ceduta a terzi

La detrazione si può ottenere o con lo sconto in fattura o con la cessione del credito. Nel primo caso il proprietario dell'immobile avrà uno sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari allo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore recupererà la somma sotto forma di credito d’imposta

Se si opta per la modalità della cessione del credito si trasforma il corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari

Anche i condomìni possono usufruire del Sismabonus e sarà l'amministratore a determinare la detrazione spettante a ciascun proprietario, ripartendo il costo totale dei lavori in base alle tabelle millesimali previste nel regolamento condominiale

Il tetto di spesa per il Sismabonus è di 96mila euro, nei quali rientrano come spese detraibili anche quelle per la classificazione e verifica sismica

La detrazione ai cittadini che effettuano lavori di adeguamento antisismico è valida anche per interventi sulla seconda casa

Per usufruire dell'agevolazione, però, l'immobile deve trovarsi in una zona con rischio sismico di grado 1, 2 o 3. Sono ammessi dal Sismabonus interventi generici antisismici, lavori che riducono di una o due classi di rischio, interventi antisismici in condomìni oppure in fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi

Oltre agli interventi antisismici rientrano nella detrazione del Sismabonus anche le spese effettuate per le indagini sulle strutture, per le indagini geotecniche, le verifiche per la classificazione sismica, oltre agli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi e al completamento dei lavori, come la tinteggiatura o l'intonacatura

Nel caso in cui il richiedente del Sismabonus non effettui la comunicazione preventiva all'Asl o agli altri enti, oppure non esibisca le fatture o i bonifici delle spese effettuate, o se le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche, la detrazione non verrà riconosciuta

La perdita delle detrazioni avviene anche se vengono violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o gli obblighi contributivi; se il pagamento non è eseguito tramite "bonifico parlante o non riporti correttamente i dati richiesti"; in mancanza di deposito dell'Asseverazione della Classificazione Sismica contestualmente alla SCIA o in caso di falsa attestazione dei costi sostenuti
