Si può pagare un contributo forfettario di 400 euro sia per i lavoratori italiani che per quelli stranieri fino ad ora in nero. Per i lavoratori stranieri che hanno il permesso di soggiorno scaduto c’è la possibilità di una proroga di sei mesi
Il dl Rilancio approvato dal Cdm per provare a superare l’emergenza economica provocata dal Coronavirus prevede anche la possibilità di mettere in regola braccianti, colf e badanti e più in generale i lavoratori in nero italiani o stranieri dei settori agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e lavoro domestico. Sono due le possibilità previste dall’articolo 110 bis (Emersione di rapporti di lavoro). Una riguarda lavoratori italiani o stranieri, l’altra i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno scaduto (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI IN ITALIA: GRAFICHE - LO SPECIALE SUL DECRETO RILANCIO - LE FAQ SUL DECRETO).
Il contributo forfettario di 400 euro
I datori di lavoro possono presentare - pagando un contributo forfettario di 400 euro - istanza per regolarizzare lavoratori italiani o stranieri. Se si tratta di stranieri, devono essere stati fotosegnalati in Italia prima dell'8 marzo 2020 e non devono aver lasciato il territorio nazionale da quella data. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con un successivo decreto (LA MINISTRA BELLANOVA SI COMMUOVE PER L’ACCORDO SUI MIGRANTI).
Chi sono i datori di lavoro non ammessi
Costituisce "causa di inammissibilità" la condanna del datore negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, intermediazione illecita, reclutamento di persone da avviare alla prostituzione, sfruttamento del lavoro (RINNOVATO BONUS PARTITE IVA AUTONOMI).
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Il permesso di soggiorno temporaneo
L’altra possibilità riguarda gli stranieri con il permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019. Essi possono chiedere - dietro pagamento di 160 euro - un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi presentando domanda al questore. La 'finestra' è aperta dall'1 giugno al 15 luglio. Anche loro devono risultare presenti in Italia alla data dell'8 marzo e devono aver lavorato come braccianti, colf o badanti prima del 31 ottobre 2019. Se nei sei mesi di permesso temporaneo lo straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato, il permesso viene convertito in permesso per motivi di lavoro.
Gli stranieri non ammessi
Non sono ammessi gli stranieri nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di espulsione ed i condannati per una serie di reati, dalla droga al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonchè quelli considerati una minaccia per l'ordine pubblico.
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Quando scatta la sospensione dei provvedimenti
La norma sospende i provvedimenti penali ed amministrativi nei confronti di datore di lavoro e lavoratore per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale e per l'ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio nazionale. Non sono invece sospesi i provvedimenti per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare dei lavoratori che hanno avuto il permesso temporaneo le sanzioni sono raddoppiate.
Ministero Interno può assumere 900 unità a termine
Il testo invita inoltre Comuni e Regioni, per evitare concentrazioni e contrastare la diffusione del Covid, ad adottare "soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato". Per consentire una più rapida definizione delle procedure, infine, il ministero dell'Interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per ulteriori sei, 900 unità con contratti a termine.