
Covid, come entrare in Italia con il pass di uno Stato estero: i requisiti richiesti
Il ministero della Salute chiarisce con una circolare quali sono i contenuti che i certificati vaccinali o di guarigione di altri Paesi devono avere per poter viaggiare in Italia. La validità è la stessa prevista per la certificazione verde italiana. Accettate solo le somministrazioni con i quattro farmaci approvati dall'Ema

Quali sono i requisiti che un certificato di vaccinazione o di guarigione dal Covid-19, emesso da uno Stato estero, deve avere per permettere ai suoi cittadini di entrare in Italia? Lo chiarisce il Ministero della Salute, con una circolare firmata da Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del dicastero
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Come regola generale, si legge nella circolare, “la validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano”
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I farmaci contro il Covid-19 accettati in Italia sono i quattro autorizzati dall’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema): il vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNtech, quello Spikevax di Moderna, Vaxzevria di AstraZeneca e il monodose Janssen prodotto da Johnson & Johnson
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Viene specificata una serie di contenuti minimi che la certificazione vaccinale deve contenere per essere ritenuta valida: dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita), dati relativi al vaccino (denominazione e lotto), date di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria)
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Non sono ammessi documenti in tutte le lingue. I certificati vaccinali, sia cartacei che digitali, devono essere redatti in italiano, inglese, francese oppure spagnolo

Nel caso in cui il certificato fosse stato rilasciato in un'altra lingua, è necessario che “venga accompagnato da una traduzione giurata”

Anche i certificati di guarigione devono avere dei contenuti minimi che devono essere indicati, oltre ai dati identificativi del titolare

Il certificato deve riportare “le informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo” (data del primo tampone positivo) e “i dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato” (Stato, Autorità sanitaria)

A differenza dei certificati vaccinali, la circolare stabilisce che “tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata”

La validità dei certificati di guarigione è "la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano"