
Zona rossa e seconde case fuori regione, ecco quali sono le regole per gli spostamenti
L'ultimo dl con le misure anti-Covid ha confermato le disposizioni già scattate a metà gennaio che consentono la possibilità di raggiungere le abitazioni non principali, ma a patto che vengano rispettate delle condizioni e si sia in possesso di alcuni requisiti

Il nuovo decreto legge emanato dal governo con le misure anti-Covid, in vigore dal 15 marzo fino al 6 aprile, conferma le disposizioni precedenti in merito alla possibilità di raggiungere le seconde case anche in zona arancione e in zona rossa
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Fino al 6 aprile 2021 sia in zona rossa che in zona arancione è dunque consentito, secondo quanto si legge nelle FAQ del governo sulle misure anti-Covid, “il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle ‘seconde case’ ubicate dentro e fuori regione”
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Nelle FAQ del governo viene evidenziato che “sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro”
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Dal 16 gennaio 2021, dunque, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case”
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Il governo chiarisce però che "proprio perché si tratta di una possibilità limitata al ‘rientro', è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2"
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Il titolo, spiegano ancora da Palazzo Chigi, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021

Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione)

La seconda casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo

La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con l'autocertificazione

La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato

Lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo successivo al 15 gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione o provincia autonoma

La sussistenza di tali situazioni, ovvero il fatto che ci si sta spostando dalla seconda casa al luogo di lavoro, potrà essere comprovata anche con autodichiarazione