Giustizia e separazione carriere, come funziona la riforma costituzionale

Politica
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Introduzione

La riforma costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati in Italia, annunciata nel 2022, ha avuto un lungo percorso di gestazione: nell’ottobre 2025 è stata approvata definitivamente in Parlamento, con maggioranza assoluta, ma non dei due terzi. Si è quindi aperta la possibilità di un referendum costituzionale confermativo che si tiene il 22 e 23 marzo 2026. Ma quali sono i contenuti della riforma voluta dal governo Meloni e dal ministro della Giustizia Nordio? Quali sono i punti cardine?

Quello che devi sapere

La riforma in sintesi

Carriere separate per pubblici ministeri e giudici, due Csm, entrambi presieduti dal Capo dello Stato e i cui componenti saranno nominati tramite sorteggio, funzione disciplinare affidata ad una Alta corte: sono i punti chiave della riforma costituzionale della giustizia approvata in Parlamento e che ora sarà sottoposta al referendum popolare.

 

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Una sola magistratura, ma con due carriere

La principale novità introdotta dalla riforma è la separazione delle carriere. Attualmente l'articolo 104 della Costituzione prevede che "la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere". A questa frase la riforma ne aggiunge un’altra, specificando che essa "è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente". Da qui, dunque, deriverebbe la separazione delle carriere.

 

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Due Consigli Superiori

Con la riforma costituzionale, all'attuale Consiglio superiore della magistratura (spesso abbreviato in Csm) ne subentrano due: uno "della magistratura giudicante", che sarà composta dai giudici, e uno "della magistratura requirente", dunque i pubblici ministeri. Entrambi gli organi "sono presieduti dal Presidente della Repubblica" e "ne fanno parte di diritto" rispettivamente "il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione".

 

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Componenti Csm estratti a sorte

I membri dei due Consigli non saranno elettivi: i Csm infatti saranno composti per un terzo da membri laici e per due terzi da togati. I primi saranno estratti a sorte da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune, mentre i secondi saranno sorteggiati tra tutti i magistrati, giudicanti e requirenti, che avranno i requisiti che stabilirà una legge ordinaria successiva. I componenti dei due Csm "durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva".

 

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I poteri dei due Csm

I due Csm perderebbero i poteri disciplinari oggi affidati ad una Sezione speciale dell'attuale Consiglio Superiore della Magistratura. Essi avranno infatti competenze per quanto riguarda "le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati".

 

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La nuova Alta Corte Disciplinare

La giurisdizione disciplinare nei riguardi di tutti i magistrati dunque "è attribuita all'Alta Corte disciplinare". Essa sarà composta da 15 membri: 3 nominati dal Presidente della Repubblica; 3 estratti a sorte da un elenco di giuristi che il Parlamento in seduta comune "compila con elezione"; 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con 20 anni di attività e con esperienze in Cassazione; 3 sorteggiati tra i magistrati requirenti con vent'anni di attività e esperienza in Cassazione. I togati sono quindi la maggioranza, ma il presidente viene eletto tra i laici. Durano in carica 4 anni, e l'incarico non è rinnovabile.

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Le sentenze non impugnabili

Infine, tra le novità previste dalla riforma, le sentenze sono ricorribili solo davanti alla stessa Corte che giudicherà in secondo grado in una composizione diversa rispetto al primo. Le sentenze non sono impugnabili in Cassazione come prevede l'articolo 111 della Costituzione. Una legge ordinaria disciplinerà gli illeciti disciplinari, le sanzioni, la composizione dei collegi, il procedimento e il funzionamento dell'Alta Corte. 

 

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I tempi per le leggi attuative

L'ultimo articolo della riforma stabilisce che "entro un anno" dall'entrata in vigore (quindi dopo il referendum) devono essere varate le leggi attuative. Nel frattempo continuano ad osservarsi le leggi vigenti.

 

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Il lungo iter fino al referendum

Il 30 ottobre 2025 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge costituzionale, in seconda votazione, con maggioranza assoluta, ma non dei due terzi. Si è aperta così la lunga campagna per il referendum, indetto per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. A febbraio la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito nella versione formulata dai 15 giuristi. In questo tipo di referendum, a differenza di quelli abrogativi, non è previsto il quorum.

 

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