Referendum Giustizia 2026, cosa prevede la riforma costituzionale

Cronaca
Diletta Giuffrida

Diletta Giuffrida

Carriere separate per giudici e pubblici ministeri, due Csm, uno per la magistratura requirente e uno per quella giudicante - entrambi presieduti dal Capo dello Stato e i cui componenti saranno nominati tramite sorteggio – e funzione disciplinare affidata ad una Alta Corte. Sono i punti chiave della riforma che modifica 7 articoli della Costituzione e su cui gli italiani sono chiamati a esprimersi nel referendum confermativo senza quorum del 22 e 23 marzo

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Sono sette gli articoli della Costituzione modificati dalla riforma costituzionale della magistratura e su cui gli italiani sono chiamati a esprimersi il 22 e 23 marzo con un referendum confermativo senza quorum. Tre i punti chiave della riforma:  separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura - uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri -  e istituzione di un'Alta Corte Disciplinare. 

Separazione delle carriere

Con la riforma giudici e pubblici ministeri non potranno più cambiare funzione, cosa che oggi è invece consentita una sola volta nei primi 9 anni di professione in base alla riforma Cartabia. Le carriere dei magistrati dunque saranno separate in origine, sin da subito pm e giudici dovranno decidere quale funzione ricoprire senza più poterla cambiare. All'attuale articolo 104  della Costituzione che afferma che "la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere", sarà aggiunta la dicitura: "è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. 

Due Csm e sorteggio

Con la separazione delle carriere sarà sdoppiato anche il Csm. All’attuale Consiglio Superiore della Magistratura - l'organo di autogoverno dei magistrati che decide su nomine, trasferimenti, promozioni, valutazioni di professionalità, organizzazione degli uffici - ne subentreranno due, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne faranno parte di diritto rispettivamente il primo presidente della Cassazione (Csm giudicante) e il Procuratore Generale della Cassazione (Csm requirente). I due Csm saranno composti per un terzo da membri laici e per due terzi da togati. I componenti non saranno più eletti, ma sorteggiati: i membri laici da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune, i membri togati invece saranno estratti a sorte tra tutti i magistrati - giudicanti o requirenti - che avranno i requisiti stabiliti da una legge ordinaria successiva. In base alla riforma i componenti dei due Csm "durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva".

Alta Corte Disciplinare

Attualmente i poteri disciplinari sono affidati a una sezione speciale del Consiglio Superiore della Magistratura. Con la riforma i due Csm perdono questi poteri che vengono invece affidati a un nuovo organo costituzionale: L'Alta Corte Disciplinare. Essa sarà composta da 15 membri: 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da un elenco di giuristi compilato dal Parlamento in seduta comune, 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con 20 anni di attività e con esperienze in Cassazione, 3 sorteggiati tra i magistrati requirenti con vent'anni di attività ed esperienza in Cassazione. I togati sono quindi la maggioranza, il presidente viene eletto tra i laici. Dureranno in carica 4 anni e l'incarico non sarà rinnovabile. Le sentenze dell'Alta Corte disciplinare inoltre non saranno più impugnabili davanti alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, come prevede l’articolo 111 della Costituzione, ma si potrà ricorrere solo davanti alla stessa Corte che giudicherà in secondo grado in una composizione diversa rispetto al primo. Una legge ordinaria disciplinerà gli illeciti disciplinari, le sanzioni, la composizione dei collegi, il procedimento e il funzionamento dell'Alta Corte.

Leggi attuative

L'ultimo articolo della riforma stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore dovranno essere varate le leggi attuative, quelle leggi ordinarie cioè che definiscono i dettagli tecnici e le modalità applicative della riforma stessa. Nel frattempo si continueranno a osservare le leggi vigenti.

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