Domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini di 962 comuni italiani sono chiamati al voto per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Andranno alle urne gli elettori di 18 capoluoghi di provincia: tra questi anche tre capoluoghi di regione (Aosta, Trento e Venezia). Diverse le regole a seconda del numero di abitanti dei singoli comuni
Domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini di oltre 900 comuni italiani sono chiamati al voto per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Gli elettori dovranno anche esprimersi per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari (LA GUIDA) e, in sette regioni, per le elezioni Regionali (LO SPECIALE ELEZIONI).
Quando si vota
Le urne resteranno aperte nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 nei seguenti orari:
domenica 20 settembre dalle ore 7 del mattino fino alle ore 23 della sera;
lunedì 21 settembre dalle ore 7 del mattino fino alle ore 15 del pomeriggio.
Nei comuni sopra i 15mila abitanti gli eventuali ballottaggi si terranno quindici giorni dopo, vale a dire il 4 e il 5 ottobre.
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I comuni al voto
Andranno alle urne i cittadini di 962 comuni italiani. Tra questi ci sono: 18 capoluoghi di provincia - Agrigento, Andria, Aosta, Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Matera, Nuoro, Reggio Calabria, Trani, Trento e Venezia - e tre capoluoghi di regione - Aosta, Trento e Venezia.
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La legge elettorale per le Comunali
La legge elettorale per le elezioni amministrative prevede regole diverse a seconda della grandezza dei comuni. In quelli sopra i 15mila abitanti, se nessuno dei candidati riesce a ottenere il 50% dei voti (40% in Sicilia), si deve tenere un ballottaggio tra i due più votati. Nei comuni sotto i 15mila abitanti, le elezioni amministrative si svolgono invece in un unico turno: a essere eletto è il candidato capace di ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari. Nei comuni fino a 15mila abitanti, alle liste collegate al sindaco eletto vengono assegnati due terzi dei seggi totali, mentre gli altri seggi vengono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. Nei comuni con più di 15mila abitanti esiste invece una soglia di sbarramento: le liste che prendono meno del 3% dei voti validi vengono escluse e non entrano in consiglio comunale. Le liste collegate al sindaco eletto con almeno il 40% dei voti, o eletto al ballottaggio, si vedono assegnate il 60% dei seggi grazie al premio di maggioranza. Il numero di consiglieri comunali varia in base alla popolazione: si va da un minimo di 10 a un massimo di 48 eletti. Per i capoluoghi il numero di consiglieri è almeno 32, mentre nelle città con più di 250mila abitanti il numero sale a 36, per arrivare a 40 sopra i 500mila abitanti.
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Come si vota
Nei comuni con più di 15mila abitanti l’elettore può votare per un candidato sindaco, per una lista che lo sostiene o per entrambi. C’è anche la possibilità di voto disgiunto, ovvero votare per un candidato sindaco e per una lista che non lo sostiene. Due le preferenze che si possono indicare, con la doppia preferenza di genere obbligatoria. Nei comuni fino a 5mila abitanti è possibile esprimere una sola preferenza. Sopra i 5mila abitanti e fino a 15mila è possibile esprimere due preferenze (nella formazione delle liste deve essere rispettato anche il criterio delle quote rosa), mentre non è possibile il voto disgiunto. In generale, per indicare la preferenza bisogna indicare il cognome del candidato scelto e, in caso di possibile omonimia, serve scrivere nome e cognome.
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Alcune curiosità
Sono cinque i nuovi comuni che voteranno per la prima volta. Si tratta di Borgo d’Anaunia, Novella, San Michele all’Adige e Ville di Fiemme nella provincia autonoma di Trento, e il nuovo comune di Presicce-Acquarica in provincia di Lecce. Marcetelli, in provincia di Rieti, è il comune con il minor numero di elettori - solo 74 - mentre Venezia, con i suoi 200.700 elettori è il più grande.