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Coronavirus Italia, fase 2 al via dal 4 maggio: domande e risposte sul Dpcm

Politica

Il decreto annunciato il 26 aprile dal premier Conte introduce diverse novità per la ripartenza del Paese: dalla riapertura dei parchi all’attività motorialontano da casa fino alla ristorazione da asporto. Sui congiunti, fonti di P.Chigi precisano: amici sono esclusi

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Si può andare a trovare i congiunti, ma solo all’interno della regione in cui già ci si trova. È consentito fare attività motoria anche lontano da casa e in parchi e giardini pubblici, che vengono riaperti. Ripartono alcune attività produttive e industriali, tra cui il settore manifatturiero e quello edile. Sono alcune delle misure contenute del Dpcm del 26 aprile del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che stabilisce le linee guida per l’inizio della fase 2 dell’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA DIFFUSIONE IN ITALIA IN GRAFICI E MAPPE). Tuttavia un punto, quello riguardante i congiunti, è stato oggetto di una precisazione nel corso della giornata: fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che per “relazione stabili affettive” non si intendono gli amici. Ecco tutte le altre domande e risposte (FOTO) pubblicate sul sito del governo (LE FAQ SULLA FASE 2 NEL SITO DEL GOVERNO).

Posso spostarmi per far visita a qualcuno?

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie (LE SCELTE DELLE REGIONI PER LA FASE 2 - IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE - COME SARANNO I TRASPORTI -  I CODICI ATECO DELLE ATTIVITÀ CHE RIAPRONO).

Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il Dpcm ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).  Un ulteriore chiarimento è arrivato dal Viminale in una circolare inviata ai prefetti: il termine congiunti ricomprende "i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonchè le relazioni connotate da 'duratura e significativa comunanza di vita e di affetti'", come stabilito da una sentenza della Cassazione del 2014. L'ambito a cui si riferisce l'espressione congiunti, viene spiegato nel documento, "può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale".

Si può uscire per fare una passeggiata?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse. Il Dpcm sulla fase 2, sottolinea il Viminale, consente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ma una volta rientrati, "non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova", a meno che non ci siano "comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".

Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal Dpcm 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?

Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?

Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse.
Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.

È consentito fare attività motoria o sportiva?

L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione. 

Posso utilizzare la bicicletta?

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?

Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.
Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.
Per le regole relative alle cerimonie funebri, anche all'interno dei cimiteri, si veda l'apposita faq.

Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l'estero?

Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l'estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?

Le regole sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

I negozi che vendono “vestiti per bambini e neonati” possono vendere anche le calzature per bambini?

Sì, la categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata nell’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature.

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.

Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati?

No, non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?

No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio.
Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

È possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?

Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.

Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?

Sì. L’allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l'attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”.
E' quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione. 

Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?

Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.

Con il dpcm 26 aprile 2020 quali attività produttive possono riprendere?

Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere.
Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell'auto, dell'industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del dCPm deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive.
Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest'ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

È consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere d'arte?

Sì, sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici.
Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell'allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell’industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95).

I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività?

Sì. L’attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 33.

Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?

Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).

Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?

Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).

Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?

Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell’attività effettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

I cantieri rimangono aperti?

Sì. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm.

È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo?

Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19.

Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?

Sì, potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.
Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.

Cosa cambia per le attività pratiche nel campo della ricerca e della formazione superiore (tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni)?

Tali attività potranno ricominciare ad essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.
Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti e/o ricercatori, si potrà ricorrere, ove possibile, anche alle modalità a distanza.