Dl Transizione 5.0, via libera alla Camera: cosa cambia con la modifica al Golden Power
PoliticaL'ok è arrivato con 156 sì e 115 no. Il provvedimento, tra l'altro, contribuisce a cambiare il golden power, un insieme di poteri speciali attribuiti allo Stato per proteggere settori strategici da acquisizioni o operazioni societarie, spesso estere, che potrebbero minacciare la sicurezza nazionale.
L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il dl Transizione 5.0 con 156 sì e 115 no. Il provvedimento, tra l'altro, contribuisce a cambiare il Golden Power, un insieme di poteri speciali attribuiti allo Stato per proteggere settori strategici da acquisizioni o operazioni societarie, spesso estere, che potrebbero minacciare la sicurezza nazionale. Adesso tra i criteri per esercitare i poteri speciali entra ufficialmente la sicurezza economica e finanziaria e, inoltre, per il settore finanziario servirà prima il parere delle Autorità europee competenti in materia. L'ulteriore novità è quella che subordina temporalmente l'attivazione dei poteri speciali per banche e assicurazioni "al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi alle Autorità europee" competenti sugli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, vale a dire Bce e Commissione Ue.
Cosa cambia con il Golden Power
Proprio per quanto riguarda il Golden Power, in prima lettura è stato approvato l'emendamento, presentato dal Governo dopo i rilievi di Bruxelles a seguito della vicenda Unicredit-Bpm, che modifica la disciplina contenuta nell'articolo 2 del Dl 21/2012. Nel dettaglio, si sottolinea che "nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo" qualora la delibera, l'atto o l'operazione o l'acquisto "siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non potranno essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità''. In sostanza non si potranno effettuare interventi in materia di golden power fino alla definizione dei pareri di Bce o Antitrust europeo. Inoltre è stata inclusa una normativa da considerare al fine dell'individuazione delle situazioni eccezionali che diano luogo all'espressione di un veto da parte del Governo anche, "fermo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonche' in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese". In ultimo, è stato confermato come criterio la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, aggiungendo "la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore".