Stilista impiccata a Milano, per Cassazione su compagno mancano prove

Lombardia

La vittima, Carlotta Benusiglio, venne trovata senza vita nei giardini di piazza Napoli il 31 maggio 2016

Il "quadro" indiziario "non conduce univocamente ad un giudizio di alta probabilità di colpevolezza di Marco Venturi", accusato di aver ucciso la fidanzata Carlotta Benusiglio, la stilista trovata impiccata nei giardini di piazza Napoli il 31 maggio 2016, a Milano. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso febbraio ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'allora pm di Milano Gianfranco Gallo, che chiedeva di annullare il provvedimento del Riesame che aveva rigettato la richiesta del carcere per Marco Venturi (richiesta bocciata anche dal gip). Per i giudici mancano gravi indizi a suo carico, ossia non è stata provata "oltre ogni dubbio" la sua responsabilità. 

Le motivazioni

Il Riesame, riassume la Suprema Corte (prima sezione penale), "ha ritenuto che, allo stato, non sussistessero gravi indizi di colpevolezza a carico del Venturi, e che con un grado di rilevante probabilità la morte della Benusiglio era avvenuta per suicidio". Inoltre per la Cassazione il Riesame ha "adeguatamente soppesato i diversi dati emergenti dalle indagini senza privilegiare apoditticamente alcuna soluzione, giungendo a conclusioni logiche, strettamente aderenti ai fatti positivamente accertati e giuridicamente corrette". Al contrario, si legge nella sentenza, "la diversa prospettazione" del pm di Milano "nel senso della compatibilità di quanto emerso con un evento omicidiario da imputare al Venturi", difeso dagli avvocati Andrea Belotti e Veronica Rasoli, si discosta "dall'insegnamento di questa Corte in tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari, che impone di tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio". Per "la precisione", spiega la Suprema Corte, il Riesame "ha concluso che la perizia assunta nel contraddittorio con le forme dell'incidente probatorio, rappresenterebbe un 'punto di arrivo coerente con le precedenti analisi, che avevano tutte stimato il suicidio e dunque l'autoimpiccagione come ipotesi di maggiore probabilità'". E dal "complesso quadro indiziario sino ad oggi raccolto, emerge che la decisione del Tribunale sia pienamente coerente con il principio di diritto del 'favor rei'" e "come correttamente puntualizzato dal Procuratore generale" della Cassazione il pm "è incorso in un errore di impostazione".

L'accusa

Di recente, la Procura milanese, col pm Francesca Crupi che ha ereditato l'indagine, ha chiesto il processo per Venturi accusato di omicidio volontario, stalking e lesioni contro la vittima, questi ultimi commessi tra il 2014 e il 2016. E ciò per avere la valutazione di un giudice sulla vicenda (l'udienza preliminare si terrà il 6 luglio davanti al gup Mascarino). Secondo la ricostruzione dell'allora pm Gallo, che ha chiuso le indagini ad ottobre, Venturi avrebbe ucciso la fidanzata "per futili motivi, con dolo d'impeto, stringendole al collo una sciarpa oppure il proprio braccio". La ragazza, anche perché affetta dalla 'sindrome di Eagle', sarebbe "deceduta subito dopo per asfissia meccanica da strangolamento" e lui avrebbe simulato "una impiccagione sospendendo parzialmente" con la sciarpa il cadavere ad un albero. La famiglia della stilista è assistita dal legale Gian Luigi Tizzoni e Pier Paolo Pieragostini. 

La Cassazione: "Non risulta serialità"

Per quanto riguarda l'accusa di stalking, il Riesame secondo l'accusa ha "ben motivato" il rigetto della richiesta di arresto chiarendo che "non risultano indici di serialità in tale comportamento anche al momento presente". Il Riesame, scrive la Suprema Corte, "ha rilevato che dai fatti integranti il delitto di atti persecutori ipotizzato a carico del Venturi sono trascorsi più di quattro anni e che non sono emersi altri comportamenti analoghi che dimostrino come, nell'attualità, Venturi sia soggetto a rischio di reiterazione". Se le dichiarazioni rese da un'altra presunta "vittima di comportamenti violenti e che aveva più volte denunciato, a fasi alterne, Venturi" consentono "di ritenere che nei rapporti di coppia Venturi inneschi dinamiche violente e persecutorie, tuttavia dalla morte della Benusiglio e nell'attualità - si legge nella sentenza - non è emerso alcun ulteriore dato in questo senso". Circostanza che "ha portato a ritenere non concreto né attuale il rischio di comportamenti analoghi, anche verso altre e potenziali vittime". 

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