Aumento pensione di invalidità e inabilità, cosa fare per riceverlo. FOTO
Ai soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020, senza la necessità di presentare richiesta. Quest'ultima deve essere invece inoltrata dai titolari di pensione di inabilità in base alla legge 222/1984. LA FOTOGALLERY
Una decisione della Consulta che a giugno aveva giudicato insufficienti i 285 euro precedentemente fissati è alla base dell'incremento delle pensioni di invalidità civile e inabilità
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L'aumento porta l'assegno mensile a 651,51 euro per tredici mensilità. Un beneficio riconosciuto dalla legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età
Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020, senza la necessità di presentare domanda. Per i titolari di pensione di inabilità in base alla legge 222/1984, invece, l’adeguamento sarà attribuito in seguito a una domanda dell’interessato, secondo le modalità illustrate nelle didascalie seguenti
Se quest'ultima domanda verrà presentata entro il 30 ottobre 2020, l’aumento sarà riconosciuto retroattivamente dal primo agosto. Se verrà presentata invece dopo il 30 ottobre, l’aumento decorrerà dal primo del mese successivo a quello della domanda. La domanda può essere presentata direttamente dal beneficiario dell'assegno o, in alternativa, da un intermediario. La richiesta deve essere presentata accedendo al servizio "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci", che si trova sul portale dell'Inps
Per prima cosa è necessario fare "espressa richiesta" dell'aumento che verrà riconosciuto con decorrenza a partire dal primo agosto
Nel campo della domanda denominato "Note" bisognerà scrivere: "Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020"
Il diritto alla maggiorazione sull'assegno mensile richiede, inoltre, dei requisiti reddituali
Innanzitutto, nel caso non sia coniugato, il beneficiario della pensione non deve possedere un reddito superiore 8.469,63 euro
Nel caso, invece, sia coniugato non deve avere redditi superiori a 8.469,63 euro e redditi cumulati con il coniuge non superiori a 14.447,42 euro
Inoltre, è importante ricordare che non concorrono le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento, i trattamenti di famiglia, gli indennizzi in favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile secondo la legge numero 210 del 25 febbraio 1992
Non concorre nemmeno il reddito della casa di abitazione
Nel caso dei coniugi, se entrambi hanno diritto all'aumento, quest'ultimo concorre al calcolo del reddito
Di conseguenza, se l'attribuzione dell'incremento a uno dei due comporta il raggiungimento del limite reddituale cumulato, all'altro coniuge non spetta nulla
In caso contrario, ovvero di mancato raggiungimento del limite, l'importo deve tenere conto del reddito comprensivo dell'incremento già riconosciuto all'altro coniuge
L'aumento porta l'assegno mensile dai 285 euro previsti finora a 651,51 euro
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