
Ecobonus al 110% e cessione del credito nel Decreto Rilancio: come funziona
Dopo gli ultimi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, è tutto pronto per la fruizione delle detrazioni fiscali. La comunicazione per ottenere lo sconto o la cessione può essere inviata a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando l'apposito modello. Ecco tutto quello che c'è sa sapere. LA FOTOGALLERY

Il Superbonus, previsto dal Decreto Rilancio, eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
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Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Ecco tutto quello che c’è da sapere e come funziona
Decreto Rilancio, detrazioni fiscali e bonus: il vademecum dall'Agenzia delle Entrate
A fare chiarezza sul superbonus 110% è stata la stessa Agenzia delle entrate, che ha pubblicato una circolare per chiarire alcuni punti dell’incentivo fiscale per le ristrutturazioni edilizie con efficientamento energetico o riqualificazione antisismica
LA CRICOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia ha anche siglato un provvedimento che approva il modello che consente di cedere a terzi il credito d’imposta, lo sconto sulle tasse future, frutto della detrazione
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Come già previsto per l’ecobonus, e come ricorda anche il Corriere della Sera, ci sono due possibilità. La prima prevede lo sconto in fattura, di importo massimo pari o inferiore al costo delle opere da parte del fornitore delle opere. Quest’ultimo recupera nei 5 anni successivi (nel caso del super eco bonus) sotto forma di credito fiscale le somme riconosciute come sconto; il contribuente recupera nei 5 anni successi il 110% di quanto rimasto a suo carico
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La seconda soluzione, invece, prevede la cessione integrale del credito di imposta; una volta effettuata la cessione il contribuente non avrà né altre incombenze nei confronti del Fisco né altri crediti da vantare. Le opzioni si possono esercitare anche prima che siano ultimati i lavori, ma è anche possibile effettuare, per un massimo di due volte, la cessione ad avanzamento lavori, purché la prima cessione riguardi almeno il 30% del corrispettivo finale
IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La cessione si applica a tutti gli interventi agli immobili agevolati fiscalmente e quindi, per: super ecobonus (credito pari al 110% in cinque anni); eco bonus (fino al 75% in dieci anni); sisma bonus (110% in cinque anni), bonus facciate (90% in 10 anni) e bonus ristrutturazione (50% in dieci anni)

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che chi compie i lavori non è obbligato ad accettare la cessione del credito e che non si può obbligare nessun contribuente a cedere il credito

La cessione integrale o parziale del credito va comunicata all’Agenzia delle Entrate, solo in via telematica e compilando un apposito modello, a partire dal 15 ottobre

La trasmissione va effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese