Modello 770/2026, istruzioni e scadenza: come compilare il Quadro SF

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Il Quadro SF del Modello 770/2026 raccoglie le informazioni sui redditi di capitale, sui compensi per l'avviamento commerciale e sui contributi erogati da enti pubblici e privati nel 2025. La dichiarazione deve essere trasmessa dai sostituti d'imposta all'Agenzia delle Entrate entro il 2 novembre 2026, poiché il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato. Per compilare correttamente la sezione occorre consultare il Modello 770/2026 e le istruzioni ufficiali pubblicate dall'Agenzia delle Entrate.

Quello che devi sapere

Quali somme dichiarare

Nel Quadro SF vanno inseriti i dati dei beneficiari di redditi di capitale soggetti a ritenuta d'acconto, inclusi quelli erogati a residenti che non svolgono attività d'impresa e a stabili organizzazioni estere appartenenti a imprese italiane. La sezione comprende anche i compensi per l'avviamento commerciale e i contributi disciplinati dall'articolo 28 del Dpr n. 600/1973.

 

Per approfondire: Fisco, dal 1° gennaio 2027 cambiano le regole: ecco l’App per conoscere tutte le novità

Redditi dei non residenti ed esclusioni

Il Quadro SF serve inoltre a comunicare determinati redditi corrisposti a soggetti non residenti, esenti da imposizione o sottoposti a un prelievo ridotto ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs n. 461/1997. Rientrano in questa categoria gli interessi bancari e postali, alcuni rendimenti di certificati di deposito e buoni fruttiferi, i proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) e i redditi agevolati in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni. Le banche centrali e gli organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato sono esenti dall'imposizione sui redditi previsti dall'articolo 26-bis del Dpr n. 600/1973. Per alcune operazioni su titoli, tuttavia, l'esenzione non si applica alla quota del rendimento corrispondente agli utili distribuiti durante il contratto. Gli utili e i proventi equiparati percepiti da non residenti, disciplinati dagli articoli 27, 27-bis e 27-ter dello stesso decreto, devono essere comunicati nel Quadro SK. Altre fattispecie, tra cui alcuni redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, vanno invece dichiarate attraverso il quadro previsto per la specifica dichiarazione fiscale oppure nel prospetto B del Quadro SH. Sono infine esclusi dalla comunicazione, nei casi indicati dalle istruzioni, gli interessi e gli altri proventi corrisposti tra banche italiane e banche estere, comprese le rispettive filiali.

 

Per approfondire: Evasione fiscale, pronte 1.400 lettere dell'Agenzia delle Entrate per Iva non recuperata

pubblicità

I codici per SF2 e SF3

Il rigo SF2 riguarda i mandati fiduciari e le operazioni in cui un intermediario paga i proventi a un altro soggetto che agisce per conto del beneficiario effettivo. Si utilizza il codice A quando dichiara l'intermediario individuato dalla legge come sostituto d'imposta; il codice B è riservato alle società fiduciarie e agli altri intermediari che operano in nome proprio per conto del beneficiario. In presenza di più intermediari, ciascun soggetto che svolge il ruolo di nominee deve identificare i percettori effettivi e i relativi importi. Il rigo SF3 è invece previsto per i redditi derivanti da OICR italiani corrisposti a non residenti attraverso intermediari esteri che si avvalgono di un rappresentante fiscale. La disposizione interessa anche le società di gestione del risparmio estere che istituiscono e amministrano fondi italiani tramite un rappresentante fiscale.

Dati anagrafici dei beneficiari

Il Quadro SF deve contenere le informazioni necessarie a identificare ciascun percettore. Per i soggetti non residenti che non dispongono di un codice fiscale italiano, è sufficiente riportare i dati anagrafici. In particolare, i punti 8 e 10 sono riservati alla località e all'indirizzo esteri, mentre nei punti 11 e 12 vanno inseriti, rispettivamente, il codice del Paese di residenza e l'identificativo fiscale o amministrativo rilasciato dalle autorità straniere, se previsto. Quando il beneficiario non è una persona fisica, occorre indicare anche i dati del legale rappresentante, specificando la residenza all'estero oppure il domicilio fiscale in Italia, a seconda dei casi.

pubblicità

I codici per le principali categorie di reddito

Nel punto 13 del Quadro SF occorre specificare la causale del pagamento, inserendo il codice corrispondente alla natura del reddito dichiarato. Le sigle da utilizzare variano in base alla tipologia di provento e alle caratteristiche del beneficiario. Le lettere dalla A alla E identificano diverse tipologie di somme. In particolare, A riguarda i redditi di capitale corrisposti a residenti che non esercitano attività d'impresa; B i proventi destinati a stabili organizzazioni estere di imprese residenti; C i compensi per l'avviamento commerciale; D i contributi erogati da enti pubblici e privati e i premi previsti dalla normativa; E specifici proventi finanziari disciplinati dall'articolo 44 del Tuir.

I codici per le comunicazioni relative ai non residenti

Per le comunicazioni riguardanti i beneficiari non residenti sono previsti ulteriori identificativi, distinti in base alla natura delle somme:

  • F, G, H, I e J: individuano, rispettivamente, determinati proventi di mutui e depositi, gli interessi bancari e postali, le rendite perpetue, i compensi relativi a fideiussioni e altre garanzie e gli interessi esenti derivanti da specifici finanziamenti a medio e lungo termine.
  • L e M: riguardano i proventi delle operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute, nonché quelli derivanti da operazioni di prestito titoli garantito.
  • N e P: distinguono i rendimenti dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi bancari in base alla data di emissione, rispettivamente dal 1° luglio 1998 e fino al 30 giugno 1998.

pubblicità

Gli altri codici previsti

Le restanti lettere identificano ulteriori tipologie di reddito. Il codice Q si applica ad altri redditi di capitale per i quali sono previste aliquote ridotte o nulle in virtù di accordi internazionali contro le doppie imposizioni. R riguarda determinate somme distribuite da organismi d'investimento mobiliare italiani in relazione a quote possedute al 30 giugno 2011, mentre S identifica specifici proventi derivanti da finanziamenti e operazioni di cartolarizzazione.

 

I codici T e U distinguono i rendimenti derivanti, rispettivamente, da organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) non immobiliari e immobiliari. Infine, V e Y si riferiscono a specifiche categorie di interessi corrisposti nell'ambito europeo, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa.

Importi, ritenute e identificativo transfrontaliero

Al punto 14 va indicato, in generale, l'importo lordo dei proventi corrisposti nel 2025. Sono previste eccezioni: per il codice R si riporta l'importo netto dei proventi e dei riscatti interessati dal prelievo del 15%; con il codice T l'importo può essere omesso se la SGR non dispone dei dati dell'operazione; per il codice U va indicato il valore lordo. Il punto 17 accoglie le ritenute operate, comprese quelle sospese, e l'eventuale rimborso riconosciuto per il codice R. Nel punto 18 vanno invece indicate le ritenute non applicate in seguito a provvedimenti emanati per eventi eccezionali. Infine, al punto 20 deve essere inserito l'ID Arrangement assegnato da un'amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione europea a un meccanismo transfrontaliero. Il relativo identificativo va riportato nelle dichiarazioni fiscali pertinenti per tutti i periodi d'imposta in cui il meccanismo viene utilizzato.

 

Per approfondire: Modello 730, per ritardatari o chi ha sbagliato c’è tempo fino al 2 novembre. Cosa sapere

pubblicità