Introduzione
Il terzo comma dell’articolo 36 della Costituzione italiana prevede che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. L’assenza retribuita dal lavoro è quindi un diritto imprescindibile e irrinunciabile e sembra quindi normale pensare che il datore non possa far tornare un dipendente in ufficio se quest’ultimo è in vacanza. In realtà, ci sono dei casi in cui si può essere richiamati in servizio e, se non si rientra, si potrebbe rischiare perfino il licenziamento.
Quello che devi sapere
Quando si può essere richiamati al lavoro dalle ferie
Ci sono dei casi specifici in cui il lavoratore può essere richiamato a tornare al lavoro, anche se è in ferie. Tutto dipende dalla clausola di reperibilità eventualmente prevista dal contratto collettivo di riferimento, oppure da accordi previsti nel contratto individuale.
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Quando la reperibilità è legittima
La reperibilità durante le ferie è legittima se tiene conto delle esigenze di riposo e di vita privata del lavoratore, prevedendo limiti temporali netti e un’indennità aggiuntiva al pagamento delle ore di lavoro. Il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a sfruttare la reperibilità per esigenze reali, rispettando i doveri di correttezza e buona fede e non arrecando disagi eccessivi al dipendente, ad esempio prevedendo un sistema di rotazione dei lavoratori reperibili. Dovranno inoltre essere specificati i doveri del dipendente, non pretendendo tempi irrealizzabili o altre condizioni troppo onerose.
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Cosa rischia il dipendente se non torna al lavoro
Se è previsto un obbligo di reperibilità e il datore di lavoro contatta il dipendente con i mezzi previsti, il rientro in azienda è dovuto come indicato dalla contrattazione. Se il dipendente non rispetta i termini può incorrere in provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento. Il contratto dovrebbe inoltre prevedere le regole per il rimborso dei costi sostenuti per il rientro.
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Il recupero per il lavoratore rientrato
Il lavoratore dovrà inoltre poter recuperare le ferie non godute il prima possibile, concordando la data con l’azienda, almeno delle 2 settimane obbligatorie entro l’anno. Se il dipendente non godrà delle ferie, avrà diritto a un risarcimento del danno patito (oltre alle sanzioni economiche a cui si espone l’azienda). Il dipendente ha in ogni caso diritto a contestare, rivolgendosi a un avvocato, l’uso illegittimo della reperibilità da parte del datore. Naturalmente, il lavoratore tenuto alla reperibilità può sottrarsi dal rientro o tardarlo soltanto dimostrando circostanze eccezionali e fortuite a cui non ha potuto sottrarsi con l’ordinaria diligenza richiesta.
Si può essere richiamati anche se non c’è la reperibilità?
Se il contratto di lavoro non prevede l’obbligo di reperibilità ma si verificano esigenze urgenti, straordinarie e non prorogabili, il lavoratore può comunque essere richiamato a tornare al lavoro. Se però esiste un’alternativa o è possibile attendere senza conseguenze disastrose per l’azienda, il datore di lavoro non ha alcun diritto di chiedere il rientro in servizio. In caso di assenza dell’obbligo di reperibilità nel contratto, in ogni caso, per il dipendente sarà più facile contestare il richiamo.
Come funzionano le ferie
Il ministero della Giustizia specifica che le ferie devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo (festività soppresse) da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 937/77.
Come si calcola il numero di giorni di ferie
Il numero dei giorni di ferie cambia in ragione dell’anzianità di servizio e della tipologia di orario di lavoro adottata. Se si fa la settimana lunga (6 giorni lavorativi): nei primi tre anni dalla firma del contratto si hanno 30 giorni di ferie + 4 festività soppresse; dopo tre anni di servizio: 32 giorni + 4 festività soppresse.
Con la settimana corta (5 giorni con due rientri pomeridiani): nei primi tre anni dal contratto si hanno 26 giorni + 4 festività soppresse; dopo tre anni di servizio: 28 giorni + 4 festività soppresse.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
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