Bonus ristrutturazione bagno 2026, come ottenere la detrazione del 50% e a chi spetta

Economia
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Introduzione

È possibile ristrutturare il bagno di casa usufruendo di qualche agevolazione fiscale? Sì, anche se non esiste un vero e proprio bonus dedicato soltanto a questo. Anche nel 2026 si può però risparmiare sul costo finale dei lavori di rifacimento attraverso il classico bonus ristrutturazione previsto anche per gli altri spazi domestici. Ecco tutto quello che c’è da sapere. 

Quello che devi sapere

Come funziona il bonus ristrutturazione 2026

Il bonus ristrutturazione consiste in una detrazione Irpef del 50% sul valore delle spese sostenute, con un tetto massimo fissato a 96mila euro: al di là di questa cifra il costo resta a carico del contribuente. Significa che l’importo massimo detraibile è di 48mila euro, che sono poi da ripartire in 10 quote annuali di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi. Da ricordare che l’aliquota al 50% è valida solamente per le prime case, mentre per le seconde scende al 36% (sempre entro un tetto massimo di spesa di 96mila euro).

 

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Solo per i lavori di manutenzione straordinaria

La detrazione non spetta per i lavori di manutenzione ordinaria. Per fare un esempio: se si vuole soltanto sostituire il proprio wc, o solo il lavandino o la doccia, non si ha accesso al beneficio. La legge richiede infatti che vengano effettuati lavori più ampi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento o il rinnovamento dell’intero impianto idrico-sanitario o la sua messa in sicurezza (se quello precedente non era conforme alla normativa sul tema). In questo caso sarà possibile utilizzare il bonus anche per comprare un nuovo box doccia, un nuovo bidet e così via.

 

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Chi può usufruire del bonus ristrutturazione

Sono ammessi al beneficio del bonus ristrutturazione 2026:

  • i proprietari o i nudi proprietari dell’immobile su cui sono eseguiti i lavori edilizi;
  • i titolari di un diritto reale di godimento sugli immobili (cioè dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di superficie);
  • i detentori effettivi dell’immobile in questione (locatari o comodatari), a patto che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e a condizione che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente lo stesso avvio;
  • i familiari conviventi di chi ha il possesso oppure di chi è il detentore dell'immobile, a patto che siano loro a sostenere spese dei lavori di ristrutturazione e a patto che risultino intestatari dei documenti richiesti (bonifici e fatture);
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile, anche in assenza di un contratto di comodato, cioè le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

 

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Gli edifici su cui effettuare i lavori

Per quanto riguarda la tipologia di immobili, il bonus è applicabile ai lavori in unità e villette monofamiliari e anche nei condomini. È però necessario che si tratti di strutture adibite a uso abitativo. L’agevolazione non si applica quindi su strutture adibite ad attività commerciali, comprese quelle ricettive per scopi turistici. 

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Come si può richiedere il bonus

I contribuenti che hanno i requisiti per richiedere il bonus dovranno indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.

  • Nel caso in cui si utilizzi un Modello 730 vanno inserite nel Quadro E (con gli importi nella sezione III A e i dati catastali nella sezione III B).
  • Nel Modello Redditi Persone Fisiche (PF) il Quadro a cui far riferimento è l’RP (con gli importi nella sezione III A e i dati catastali nella sezione III B). 

Attenzione ai pagamenti

È necessario che le spese sostenute per i lavori siano tutte tracciate. I pagamenti devono quindi essere effettuati soltanto tramite bonifico parlante, sia bancario sia postale, con l’indicazione precisa del codice fiscale del contribuente che chiede il bonus e quello dell’impresa che si fa carico dei lavori di ristrutturazione (oppure la sua partita IVA). Da non dimenticare anche il riferimento alla norma che prevede l’agevolazione (cioè l’articolo 16-bis del TUIR - DPR 917/86).

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I documenti

Bisogna conservare tutti i documenti che attestino l'effettivo pagamento dei lavori e dei materiali utilizzati per la ristrutturazione. Nella maggior parte dei casi serve anche essere in possesso della CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).

 

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