Cassette di sicurezza derubate, in quali casi la banca è responsabile per inadempienza
EconomiaIntroduzione
Come stabilito da una sentenza della Cassazione civile (numero 9640 del 1999), la banca risponde nei confronti del cliente qualora la cassetta di sicurezza venga violata e il contenuto custodito all’interno sottratto. Anche alla luce della recente rapina a Napoli, Il Sole 24 Ore ricorda come, secondo gli ermellini, l’istituto di credito viene giudicato inadempiente per la mancata predisposizione di misure in grado di garantire l’integrità dei contenitori metallici conservati nel proprio caveau.
Quello che devi sapere
Quante sono le cassette di sicurezza in Italia
Dai soldi contanti a gioielli, metalli preziosi, documenti e ricordi di una vita: sono diversi i beni mobili che un cliente può decidere di mettere al sicuro in un locale apposito gestito dalla banca. Secondo alcune stime le cassette potrebbero ammontare a circa 1 milione, incluse quelle detenute presso società private.
La custodia di oggetti preziosi è subordinata al pagamento di una quota d’affitto che varia, in media, tra i 10 e i 150 euro al mese, a seconda della dimensione. Stando a un calcolo effettuato, anni fa, dall’ex pubblico ministero di Milano, Francesco Greco, le cassette di sicurezza custodite in Italia potrebbero valere complessivamente tra i 150 e i 200 miliardi.
È facile, dunque, immaginare che svaligiare questi contenitori di metallo continui a rappresentare un bersaglio ambito da ladri più o meno professionisti come il colpo avvenuto il 16 aprile 2026 alla filiale di Credit Agricole in piazza Medaglie D’Oro a Napoli.
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Perché la banca è (quasi) sempre responsabile
In caso di furti o danneggiamenti, la sentenza del 1999 emessa dalla Corte di Cassazione ha chiarito, come detto, che la banca è responsabile nei confronti del cliente in quanto si presume che il locale adibito alla custodia di oggetti di valore sia dotato di livelli di sicurezza superiori rispetto a un qualsiasi ambiente domestico, così come ad un ufficio dotato di cassaforte. A dare fondamento giuridico a questo assunto è l’articolo 1839 del Codice civile che sancisce l’obbligo per l’istituto di provvedere a garantire nei confronti dei clienti “l’idoneità e la custodia dei locali e l’integrità della cassetta”, si legge sempre su Il Sole 24 Ore.
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L’eccezione del “caso fortuito”
Secondo il Codice civile, la responsabilità decade solo quando viene accertato il “caso fortuito”. Per quanto riguarda il furto di una cassetta di sicurezza, questa circostanza particolare scatta quando il fatto si verifica in modalità talmente distruttive ed eccezionali da non poter essere fronteggiato nemmeno con misure di sicurezza tecnologicamente avanzate. La Cassazione ha definito in diverse sentenze il concetto di caso fortuito, a partire da una pronuncia del 1997 (numero 8065) dove viene messo nero su bianco la necessità che si verifichi un "evento pregiudizievole, imprevedibile e inevitabile”. Alcuni esempi sono le calamità naturali, come un potente terremoto, che ha luogo in una zona a basso rischio sismico, oppure un’alluvione in un luogo dove non si ha memoria storica di eventi estremi.
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In che modo la banca può sollevarsi dalla responsabilità
Come ribadito dalla Cassazione in una sentenza del 2005 (numero 7081) la dimostrazione relativa alle misure di sicurezza e all'adozione di comportamenti corretti non è sufficiente a sollevare la banca dalla propria responsabilità per furti compiuti sui contenitori custoditi. Per l’istituto derubato, spiega il quotidiano economico, l’unica eccezione è rappresentata dalla dimostrazione che il fatto sia avvenuto in circostanze completamente estranee alla sfera di controllo.
L’onere della prova
Spetta dunque alla banca l’obbligo di fornire l’onere della prova sulla inevitabilità di un furto che sarebbe avvenuto nonostante l’adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. In assenza di tale dimostrazione, la giurisprudenza presume l’inadempienza, considerato che la tutela dei beni mobili custoditi all’interno dell’edifico rientra a pieno titolo nella sfera di controllo dell’istituto.
Il comportamento del cliente
Diverse pronunce degli ermellini (numero 5617/1992 e numero 14462/2004) hanno chiarito l’esonero della responsabilità del cliente che non è tenuto ad informare la banca del contenuto all’interno della propria cassetta. Il soggetto non può essere ritenuto responsabile per aver inserito oggetti di alto valore che sono stati poi trafugati.
Il risarcimento
Al cliente spetta invece l’obbligo di fornire correttamente alle autorità competenti il dettaglio dei beni sottratti. Si tratta di un passaggio necessario per effettuare la stima del risarcimento da parte della banca. Con la sentenza numero 18637 del 2017 la Cassazione ha stabilito che l’onere della prova sul contenuto della cassetta spetta al cliente. In considerazione del fatto che la banca è, come detto, all’oscuro dei beni custoditi, la dimostrazione può avvenire solo tramite presunzioni semplici, testimonianze o altri indizi attendibili, come le denunce presentate agli organi di polizia.
I giuramenti
Per determinare l’entità del danno subito la Cassazione ammette la possibilità di ricorrere al giuramento, suppletorio o estimatorio, a patto che sussista un principio di prova idoneo a fondare la domanda. L’adozione del mezzo che deferisce d’ufficio a una delle due parti il completamento della prova è funzionale a facilitare la decisione del giudice sulla base di elementi indiziari tra loro coerenti e convergenti.
Documenti indiretti
La stima del risarcimento passa eventualmente anche da dichiarazioni extragiudiziali o dall’esibizione di elementi documentali indiretti che pur non essendo classificabili come prove piene concorrono a definire la consistenza del danno.
Valutazione equitativa
Tra gli strumenti a disposizione del giudice c’è infine la valutazione equitativa del danno. Secondo l’articolo 1226 del Codice civile, tale procedura si basa su criteri di giustizia sostanziale e prudente apprezzamento. Il giudice può ricorrervi unicamente quando il danno è certo nella sua esistenza ma non può essere provato nel suo preciso ammontare.
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