Rottamazione quinquies, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: dalle rate alle multe

Economia
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Introduzione

La Legge di bilancio 2026 ha introdotto la Rottamazione quinquies e il servizio per presentare la domanda di adesione è attivo dallo scorso 20 gennaio. Per chiarire eventuali dubbi e aiutare i contribuenti a districarsi tra scadenze e nuove regole, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato una serie di istruzioni. Ecco le informazioni principali

Quello che devi sapere

Cos’è la Rottamazione quinquies

Come spiega l’Agenzia delle Entrate, la Rottamazione quinquies è una nuova Definizione agevolata introdotta dalla Legge di bilancio 2026. 

 

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Quali carichi riguarda

La Rottamazione quinquies, spiega ancora l’Agenzia, riguarda “tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

  • imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali;
  • contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture)”.

Inoltre, “purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, possono essere indicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto:

  • delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
  • della Rottamazione-quater o della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate”.

 

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Quali debiti sono esclusi

Sono invece esclusi da questa Rottamazione quei debiti che, “anche se rientrano nell’ambito della Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute”.

 

Per approfondire: Le informazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Altri debiti esclusi

Sui debiti esclusi, l’Agenzia delle Entrate fa alcune precisazioni. Per quanto riguarda le multe, ad esempio, chiarisce che “non sono ammesse le cartelle con carichi relativi a multe per violazioni del Codice della strada irrogate dalla polizia locale del Comune”. La norma, infatti, prevede che siano “rottamabili” solo “le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, dalle amministrazioni dello Stato (Prefetture)”. Inoltre, la norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies per carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni: niente cartelle, quindi, relative alla tariffa dei rifiuti del Comune o al bollo auto. Un’altra precisazione, poi, è che non può aderire chi ha un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. “La norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies per carichi affidati dall’Agenzia delle Entrate ad Agenzia delle entrate-Riscossione diversi da quelli derivanti dall’omesso versamento di imposte a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali. In sintesi, i debiti derivanti da attività di accertamento non sono ricompresi nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies”, si spiega.

 

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La domanda di adesione

Per aderire alla Rottamazione-quinquies bisogna presentare una richiesta. La domanda di adesione può essere presentata solo in via telematica, tramite il sito web dell’Agenzia delle entrate-Riscossione: il via è stato dato lo scorso 20 gennaio e si ha tempo fino al 30 aprile 2026. Entro il 30 giugno 2026, poi, l’Agenzia comunicherà l’esito della domanda: se è accolta ci saranno le somme dovute, gli importi da versare e i moduli di pagamento; se è respinta ci saranno le motivazioni.

Come presentare la domanda

La domanda di adesione, come detto, deve essere inviata attraverso il sito internet dell’Agenzia. Ci sono due possibilità per presentarla:

  • attraverso l’area riservata, alla quale si accede con le credenziali Spid, Cie e Carta Nazionale dei Servizi o, per i professionisti e le imprese, con le credenziali di Agenzia delle Entrate. Qui bisogna “indicare i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’Inps) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento”;
  • attraverso l’area pubblica, “compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento”.

Le istruzioni specificano che è necessario indicare l’indirizzo e-mail (non Pec), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione. Una differenza importante tra le due modalità è che se si presenta la domanda in area riservata il servizio propone solo i carichi “definibili”; se si presenta la domanda in area pubblica, invece, si possono inserire i soli documenti che contengono almeno un carico “definibile”, cioè che rientra nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies.

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Il prospetto informativo

Il prospetto informativo permette di gestire in modo corretto tutta la procedura: si può richiedere dall’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, andando nella sezione “Definizione agevolata”, oppure attraverso il form presente in area pubblica. Il prospetto contiene l’elenco dei debiti che il contribuente può rottamare e l’importo corrispondente dovuto in misura agevolata.

Cosa si paga

La Rottamazione-quinquies, come spiega l’Agenzia, “prevede la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica”. Non sono da corrispondere, invece, le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada (sempre relative alle Prefetture), questa Rottamazione si applica solo agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

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Le modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, il contribuente ha due alternative. Può decidere di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026. Oppure può pagare in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni). Il pagamento a rate prevede un tasso di interesse pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. Queste le scadenze delle eventuali rate:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Cosa succede in caso di ritardi o mancati pagamenti

La normativa sulla Rottamazione non ammette ritardi nei pagamenti. Si decade dai benefici se nei tempi stabiliti non vengono pagate, in tutto o in parte, queste rate:

  • la prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
  • due rate, anche non consecutive, o l’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.

Se si decade dalla Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:

  • i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
  • “riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione”;
  • i carichi non sono più rateizzabili.

 

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