Silenzio assenso per il Tfr ai fondi, ecco le nuove regole: le istruzioni Inps
EconomiaIntroduzione
Si riduce da sei mesi a 60 giorni per i nuovi assunti il tempo per decidere se destinare il proprio Tfr alla previdenza integrativa o se lasciarlo in azienda. Si rafforza il criterio del silenzio assenso e solo se in questi due mesi si manifesterà espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari il Tfr sarà lasciato in azienda. Ma cambiano le regole e si va verso una crescita della platea delle aziende che dovranno versare il Tfr inoptato al Fondo di Tesoreria presso l'Inps. In una circolare l’Istituto di previdenza ha chiarito quali sono le imprese obbligate a questo versamento sulla base delle nuove norme introdotte dalla legge di Bilancio che hanno modificato la normativa precedente soprattutto sulle dimensioni dell'impresa obbligata al versamento.
Quello che devi sapere
Il numero dei dipendenti
Nel 2026 le aziende che raggiungono o superano i 60 dipendenti nella media del 2025 dovranno versare al Fondo di Tesoreria presso l'Inps il Tfr dei lavoratori che non hanno aderito a fondi di previdenza complementare. Nel 2027 il limite sarà ancora a 60 dipendenti mentre passa a 50 dipendenti nel 2028/3031 e diventa di 40 dal 2032. La soglia che dà il via all'obbligo può essere raggiunta anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività.
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Chi riguarda l’obbligo
L'obbligo riguarda i datori di lavoro privati, esclusi quelli di lavoro domestico, gli Organismi pubblici privatizzati e gli Enti pubblici economici. L'obbligo di versamento delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria sorge nell'ipotesi in cui il lavoratore, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire ai fondi integrativi ma ricorre anche per i lavoratori non di prima assunzione non aderenti ai fondi. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, salvo che i rapporti di lavoro siano regolati integralmente dal diritto comune, con conseguente applicazione dell'articolo 2120 del codice civile che regola il Tfr.
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I lavoratori all’estero
Sono assoggettati all'obbligo contributivo i datori di lavoro che, per i lavoratori occupati all'estero (indipendentemente dall'esistenza di convenzioni di sicurezza sociale e dal regime previdenziale applicato), accantonano comunque il Tfr ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.
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Come si calcola il requisito dimensionale
Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente rispetto all'anno del periodo di paga considerato. Per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell'anno 2025. Se nel corso dell'anno 2026 il datore di lavoro raggiunge la soglia dimensionale prevista l'obbligo scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita al 2026. Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull'obbligo di versamento.
La media dipendenti
La media annuale dei dipendenti deve essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell'attività aziendale come ad esempio la cassa integrazione. Pertanto, il calcolo della media deve riflettere la reale presenza dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo, garantendo così una rappresentazione fedele della dimensione occupazionale.
Le nuove aziende
Un datore di lavoro che abbia iniziato l'attività nel 2025 e che, con riferimento a tale anno, raggiunga la media di 50 dipendenti, è tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal mese di inizio dell'attività. Per le aziende di nuova costituzione continua ad applicarsi il criterio vigente prima della modifica introdotta con la legge di Bilancio 2026.
Quali lavoratori si considerano
Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall'orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time. Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario. "Viene meno il rilievo esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro - spiega l'Istituto - rilevata con riferimento al primo anno di attività, attribuendo rilevanza anche all'incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi”.
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