Il tema discusso riguarda l’offerta pubblica di scambio su Banco Bpm. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per ora si è limitato a dire no comment
Oggi 9 luglio si è tenuta l’udienza del Tar del Lazio sul ricorso presentato da Unicredit sulla legittimità delle prescrizioni imposte dal governo sulla base del golden power in relazione all'offerta pubblica di scambio su Banco Bpm. Alla conclusione, il presidente della I sezione del Tar Roberto Politi ha comunicato che il dispositivo della sentenza, o anche la motivazione, sarà pubblicato entro il 16 luglio pur non escludendo la possibilità di tempi più contenuti.
Cos'è il golden power
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per ora si è limitato a dare no comment: “Sono cose di cui non so, di cui non posso parlare”. Il golden power è uno strumento normativo, previsto in alcuni ordinamenti giuridici, che permette al Governo di un Paese sovrano di bloccare o apporre particolari condizioni a specifiche operazioni finanziarie, che ricadano nell'interesse nazionale.
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"Non abbiamo preso alcuna decisione. Non abbiamo nemmeno concluso alcuna valutazione preliminare e non è stata inviata alcuna lettera", ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue in merito all'invio della lettera di Bruxelles sulla questione dell'esercizio del golden power nei confronti di Unicredit. Se una fusione bancaria è autorizzata "sul piano prudenziale e della concorrenza, non vi è alcuna base giuridica, nel mercato unico né tantomeno nell'unione bancaria, per bloccare un'operazione sulla base di una decisione discrezionale di un governo", ha proseguito il portavoce. "I Paesi possono imporre restrizioni alle libertà fondamentali, compresa quella della libera circolazione dei capitali, solo se sono proporzionate e fondate su motivi di interesse pubblico. Restrizioni basate esclusivamente su considerazioni economiche non sono giustificabili", ha evidenziato.
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Il commento di Commerzbank
"Prendiamo atto del passo di Unicredit. La posizione del governo non cambia e il governo respinge il metodo non amichevole e non concordato di Unicredit". Lo ha detto una portavoce del ministero delle Finanze a Berlino, rispondendo a una domanda in conferenza stampa. "Lo Stato supporta la strategia dell'indipendenza di Commerzbank, e lo ha chiarito anche a Unicredit", ha aggiunto. "Non cederà la sua partecipazione", ha concluso. "Anche questo passo non è stato concordato con Commerzbank". È quello che ha affermato l'istituto di credito tedesco, reagendo alla svolta improvvisa da parte di Unicredit, che è diventata maggiore azionista del gruppo, superando con un 20% delle quote la partecipazione statale tedesca del 12%.
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L'articolo 21 del Regolamento europeo sulle concentrazioni
L’esecutivo comunitario ha ricordato in più occasioni la propria competenza esclusiva a esaminare operazioni di concentrazione di dimensione unionale, come nel caso Unicredit-Bpm. Il riferimento normativo è l’articolo 21 del Regolamento europeo sulle concentrazioni, che consente agli Stati membri di intervenire solo in presenza di “interessi legittimi” come sicurezza pubblica, pluralismo dei media o stabilità finanziaria — e solo se le misure sono proporzionate, motivate e compatibili con il diritto Ue. Questi rilievi non costituiscono quindi l'apertura di una procedura di infrazione, ma certo sono un segnale d’allerta. Sono poi altro e diverso fascicolo rispetto a quello aperto in parallelo attraverso il meccanismo informale dell’Eu Pilot sul golden power italiano. Anche in quel contesto, il Governo ha rivendicato la piena legittimità dell’intervento, giustificandolo con la tutela della sicurezza pubblica, e ha escluso qualsiasi interferenza con la disciplina europea in materia di concorrenza. Nel supplemento al documento d’offerta pubblicato lo scorso 3 luglio, Unicredit ha ribadito la propria posizione: senza chiarimenti sulle prescrizioni, l’Ops potrebbe non andare avanti. “Sussiste il rischio che la poca chiarezza sulla portata e l’interpretazione delle prescrizioni contenute nel golden power possa condurre le autorità competenti, in sede di futuro monitoraggio, a comminare una sanzione amministrativa”, si legge nel documento. Una sanzione che, secondo la banca, potrebbe arrivare fino al doppio del valore dell’operazione e comunque non inferiore all’1% del fatturato annuo (oltre 24 miliardi nel 2023).