Rottamazione cartelle, scade oggi il termine per pagare la rata: cosa sapere
EconomiaIntroduzione
È arrivata la scadenza di una delle rate previste dalla Rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato per oggi, 31 maggio 2025: questa data però riguarda solamente i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare le scadenze indicate nel proprio piano di Definizione agevolata delle cartelle. A ricordarlo è l'Agenzia della Riscossione: tuttavia, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 giugno 2025.
Quello che devi sapere
Come effettuare il pagamento
Per chi si trova a rispettare le condizioni citate prima, per effettuare il versamento si devono utilizzare i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate - Riscossione. Questo sono anche disponibili in copia sul sito dell’Agenzia.
Per approfondire: Rottamazione quinquies, si allungano i tempi per l’approvazione: cosa sappiamo
Cosa succede se non si paga
Ma cosa succede se non si riesce a rispettare i termini? In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre la scadenza ultima oppure per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata. In questo caso gli importi già corrisposti nelle precedenti rate saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Per approfondire: Taglio dell'Irpef, seconda aliquota al 33% e pace fiscale: le prossime mosse del governo
La rata e la riammissione alla Rottamazione-quater
In ogni caso è importante ricordare che il pagamento della rata del 31 maggio non riguarda i contribuenti che, entro il 30 aprile scorso, abbiano presentato la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater ai sensi della Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe. A questi contribuenti infatti l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una comunicazione entro la fine del mese di giugno con l'ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione, con la prima scadenza fissata dalla legge al 31 luglio 2025
Dove è possibile pagare
È possibile pagare la rata in scadenza oggi con diverse modalità: ci si può recare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat Atm abilitati. È anche possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al nodo pagoPa. Si può anche pagare sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure con l'App Equiclick. Infine è possibile recarsi direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione previo appuntamento
Come recuperare le informazioni
È poi importante ricordare che i contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono sempre scaricarne una copia direttamente nell'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall'area pubblica - senza necessità quindi di credenziali di accesso - allegando un documento di riconoscimento
Il pagamento in via agevolata
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione è inoltre disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi e/o delle cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute
Cos’è la Definizione agevolata
La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater introdotta dalla Legge di Bilancio del 2023, consente di versare solamente l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Per approfondire: Acconti Irpef 2025, corretta la norma. Ecco le modifiche al decreto e tutte le novità
I debiti per le multe stradali
Infine non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi - in qualsiasi forma siano denominati, dunque comprese anche cosiddette ‘maggiorazioni’ - sui debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative, che sono diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi. Lo stesso si applica anche alle somme dovute a titolo di aggio.
Per approfondire: Evasione fiscale, 60% è recidivo per più di 10 anni. Pesano multe e bolli auto non pagati