Assicurazioni, arbitro assicurativo dal 15 gennaio: cos'è e cosa fa l'organismo imparziale

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Dopo 10 anni di attesa, diventerà operativo dal 15 gennaio l’arbitro assicurativo, organismo destinato a favorire la composizione consensuale delle controversie tra assicurati, imprese di assicurazione e intermediari, purché il conflitto coinvolga almeno due di questi soggetti. Ecco cosa sapere

Quello che devi sapere

Modalità di ricorso

L’arbitro assicurativo rappresenta uno strumento di tutela accessibile, veloce e a costi contenuti: il ricorso può essere presentato senza il supporto di un legale, viene definito entro 180 giorni dalla presentazione (termine prorogabile una sola volta fino a ulteriori 90 giorni nei casi di particolare complessità) e prevede un contributo di 20 euro. L’importo viene restituito nel caso in cui il ricorso sia accolto in tutto o in parte. Il contributo si paga tramite PagoPA, direttamente online con carta di credito, bonifico o altri metodi previsti dal circuito. In alternativa è possibile stampare l’avviso e pagarlo presso sportelli bancari, tabaccherie, ATM abilitati e altri operatori convenzionati.

 

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I valori di riferimento per i contratti vita

L'ambito di competenza dell'arbitro include controversie derivanti da contratti assicurativi, entro determinati limiti di valore economico. Per i contratti vita legati a prestazioni dovute in caso di decesso, il limite è fissato a 300 mila euro, mentre per altri contratti vita il limite scende a 150 mila euro

 

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I casi esclusi

Sono escluse le controversie legate al Fondo di Garanzia delle Vittime della Caccia e della Strada e quelle di competenza della CONSAP.

Il valore della controversia

Quando il ricorso ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’arbitro assicurativo ha dei limiti di valore. È quindi importante identificare quale sia il valore della controversia: esso corrisponde alla somma di denaro richiesta nel ricorso o alla prestazione oggetto di contestazione.

 

  • Ad esempio, se la compagnia ha negato un indennizzo di 20 mila euro, che il ricorrente reputa dovuto integralmente, il valore della controversia da sottoporre all'arbitro assicurativo sarà 20 mila euro
  • Se invece la compagnia ha pagato 15 mila euro, ma il ricorrente ritiene di aver diritto a 20 mila euro, il valore della disputa oggetto di ricorso sarà 5 mila euro (la differenza tra quanto pagato dalla compagnia e quanto richiesto). 

 

Non ci sono limiti di importo se con il ricorso non viene richiesta una somma di denaro, ma esclusivamente l’accertamento di un diritto, di un obbligo o di una facoltà legata ad un contratto di assicurazione, purché concluso. Definire il valore della controversia è necessario per capire se è possibile rivolgersi all’arbitro assicurativo, poiché le norme stabiliscono dei limiti oltre i quali l’arbitro non può decidere. Tali limiti sono diversi a seconda che si tratti di polizze del ramo vita o del ramo danni. In ogni caso, quando la pretesa supera i limiti previsti per rivolgersi all’arbitro assicurativo, è possibile utilizzare gli altri strumenti alternativi di risoluzione.

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La composizione del Collegio

Le decisioni sui ricorsi sono assunte da un Collegio composto da cinque membri: un presidente e due membri scelti dall’Ivass; un componente designato dall’Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) o da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale, ma la partecipazione è determinata in funzione della natura del soggetto nei cui confronti è stato presentato il ricorso. Vi sarà poi un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e per le altre categorie di clienti, diversi dai consumatori, da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti. La Segreteria Tecnica dell’arbitro assicurativo, istituita presso l’IVASS, cura la gestione dell’intera procedura senza però intervenire nel processo decisionale.

Durata delle cariche

Il presidente rimane in carica cinque anni, mentre gli altri componenti tre anni. Come avviene per l’Arbitro bancario e finanziario i componenti saranno scelti tra magistrati in quiescenza, docenti e professionisti iscritti in Albi professionali e dipendenti delle Authority cessati dalle funzioni di vigilanza. Questi collegi operano con il supporto di una segreteria tecnica, che coordina le attività e garantisce il regolare svolgimento delle procedure

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Come risolvere le controversie

Le procedure hanno carattere documentale e il ricorso può essere presentato solo dopo aver inoltrato un reclamo all'impresa o all'intermediario. Se il reclamo non viene gestito entro i termini previsti o non soddisfa il cliente, quest’ultimo ha la possibilità di presentare un ricorso entro 12 mesi.

Quando è ammesso il ricorso

Il ricorso all’arbitro assicurativo è ammesso solo dopo aver presentato un reclamo alla compagnia assicurativa e/o all’intermediario. Qualora non pervenga alcuna risposta entro 45 giorni, oppure la risposta ricevuta sia ritenuta insoddisfacente, il reclamante può rivolgersi all’Arbitro. La presentazione del reclamo costituisce dunque un requisito indispensabile per l’ammissibilità del ricorso.

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In caso di mancato adeguamento

Le decisioni dell’arbitro assicurativo non hanno carattere vincolante; tuttavia, in caso di mancato adeguamento da parte dell’impresa e/o dell’intermediario, l’inadempimento viene reso pubblico su questo sito per cinque anni e segnalato per sei mesi sul sito internet del soggetto interessato, o affisso nei locali aperti al pubblico in assenza di un sito web. Resta in ogni caso ferma la possibilità, sia per il cliente sia per l’impresa o l’intermediario, di adire l’Autorità giudiziaria qualora l’esito del procedimento davanti all’arbitro assicurativo non risulti soddisfacente.

 

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