Introduzione
In Italia sarà presto possibile cambiare il fornitore di energia elettrica in un giorno. A prevederlo è una delibera pubblicata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) all’inizio di questo mese, “in attuazione delle recenti linee guida in materia pubblicate in ambito europeo e nazionale”. Il documento “definisce le modalità finalizzate ad assicurare il diritto dei clienti di poter cambiare fornitore in tempi brevi, con una procedura tecnica ridotta a 24 ore di un giorno lavorativo in caso di clienti finali domestici non morosi, e comunque complessivamente entro tre settimane”. La misura entrerà in vigore a partire dal 1° dicembre 2026.
Quello che devi sapere
Come funziona il cambio veloce
La decisione di Arera parte dalla considerazione che in base alla direttiva europea 2019/944 “la riduzione dei tempi di cambio fornitore è idonea a incentivare i consumatori a ricercare condizioni economiche più vantaggiose nel mercato e a esercitare con maggiore frequenza il diritto di scegliere liberamente il proprio venditore”. E questo potrebbe incentivare “gli operatori del mercato al dettaglio a formulare offerte sempre più competitive”. Si tratta di una misura che si applica al mercato dell’elettricità e non a quello del gas.
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I tempi previsti dalla direttiva Ue
Inoltre la stessa direttiva europea 2019/944 “impone agli Stati membri di assicurare che vengano stabilite regole comuni per il cambio fornitore di energia elettrica prevedendo che, nel rispetto delle condizioni contrattuali, i consumatori finali hanno diritto a cambiare fornitore entro tre settimane dalla richiesta; e la procedura tecnica di cambio non deve richiedere più di 24 ore, e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo”.
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I limiti al cambio veloce
Dunque, la deliberazione del 3 marzo 2026 prevede come detto che si possa cambiare fornitore di energia elettrica in 24 ore. Ci sono però alcune limitazioni da considerare: in primo luogo il passaggio veloce da un fornitore all’altro è previsto solamente per i clienti domestici. Il documento di Arera infatti esclude le piccole e medie imprese. Inoltre per poter accedere a questa novità è necessario essere in regola con i pagamenti delle precedenti bollette della luce, ma questo vincolo scatta solamente nel caso in cui si incorra in una morosità grave.
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Cosa succede ai morosi
Nel testo infatti si legge che “non ogni situazione di inadempimento del cliente finale sarebbe oggetto della predetta limitazione, ma solo quei casi di grave e prolungato inadempimento per i quali il venditore abbia già chiesto (e ottenuto) la sospensione del punto di prelievo, oppure abbia chiesto l’indennizzo nell’ambito del Sistema indennitario”.
Che cos’è il preliminary check
Inoltre c’è un altro elemento da prendere in considerazione: la delibera di Arera infatti ha previsto un preliminary check per poter effettuare il cambio veloce. Si tratta di un controllo dei dati del cliente e del punto di prelievo che viene compiuto prima dello switch: solamente quando viene verificato il rispetto delle condizioni di cui sopra si può procedere con il passaggio, il “processo tecnico di cambio fornitore” che deve essere compiuto entro un giorno lavorativo.
Cosa avevano chiesto gli operatori
Infine, nel documento si legge che la soluzione adottata per il processo di passaggio veloce è “certamente preferibile, in quanto più proporzionata e ragionevole, rispetto a quelle proposte da alcuni operatori intervenuti in consultazione, quali il c.d. blocco dello switching e l’introduzione d’un limite massimo di switching ammissibili: la prima misura (blocco dello switching), infatti, risulta eccessiva in quanto precluderebbe a monte la possibilità del cliente di concludere un nuovo contratto, rendendolo contrattualmente vincolato al proprio venditore a tempo potenzialmente perenne (ciò che non è ammissibile nel nostro ordinamento giuridico); la previsione d’un limite massimo di switching ammissibili risulta eccessivamente complessa sul piano applicativo (laddove non si voglia fissare un tetto in modo del tutto arbitrario)”.
No a modifiche unilaterali delle forniture a prezzo fisso
Nei giorni scorsi poi l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è intervenuta anche su altre questioni: Arera ha infatti ricordato che “i contratti di fornitura elettrica a prezzo fisso stipulati con i clienti finali non sono suscettibili di modifica unilaterale da parte del fornitore, né possono essere risolti anticipatamente in senso pregiudizievole per il cliente”. L’Autorità ha fatto sapere con una nota che “rafforzerà le attività di sorveglianza sul rispetto di tale disposizione, con specifico riferimento alle condotte commerciali scorrette tramite vendita telefonica o porta a porta. I clienti finali che ricevessero comunicazioni di variazione contrattuale non previamente concordata sono invitati a presentare segnalazione allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente”.
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