Bonus casa 2025, con obbligo di residenza a rischio il 50%. I suggerimenti di Confedilizia
Economia
Introduzione
Il bonus casa, prorogato anche nel 2025, prevede la detrazione Irpef al 50% per la prima casa e al 36% per la seconda. Ma ancora non è chiaro quale aliquota debba essere applicata nel caso in cui una persona acquisti un immobile e, solo dopo i lavori di ristrutturazione, vada ad abitarci stabilmente. Confedilizia suggerisce di attenersi all'interpretazione che l'Agenzia delle entrate ha fornito, nel 2023, sul Superbonus, in un caso simile, dove a essere applicata è stata la detrazione più elevata.
Quello che devi sapere
La questione residenza
- Continua a tenere banco la questione residenza relativa al bonus casa. Il taglio differenziato dell’incentivo previsto dall’ultima Manovra (al 50% sulla prima casa e al 36% sulla seconda) porta infatti con sé un rischio non da poco: quello di penalizzare chi acquista un immobile, avvia la ristrutturazione ma - proprio a causa dei lavori in corso - non può prendervi la residenza. E così la detrazione dal potenziale 50% cala al 36%. Un problema simile riguarda anche il sismabonus e le ristrutturazioni sulle parti comuni dei condomini, agevolate al 36% ma che potrebbero salire al 50% per chi ha la residenza.
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Il bonus casa
- Ma in cosa consiste il bonus casa? Con questa locuzione si intende la possibilità da parte del contribuente di usufruire di una detrazione Irpef su lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze. L’aliquota, appunto, è al 50% per gli interventi sulla prima casa e al 36% per quelli sulla seconda. E per quanto riguarda le parti comuni di edifici residenziali, la legge ammette anche la manutenzione ordinaria.
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I lavori ammessi
- Sono diversi i lavori di riqualificazione ammessi secondo la normativa vigente. Ci sono, in primis, l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande nonché la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici. La legge poi contempla anche il rifacimento o la costruzione di scale e rampe e gli interventi di bonifica dall’amianto. Per ottenere l’incentivo valgono inoltre la realizzazione di opere per evitare infortuni domestici e l’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e l’installazione di apparecchi di rilevazione di gas. In ultimo, interventi per la riqualificazione energetica dell’edificio
Cosa (non) dice la Manovra
- Com’è noto, la Manovra ha rivisto i bonus edilizi in senso restrittivo: la distinzione tra detrazione al 50% e al 36% è stata inserita per ridurre l'impatto delle agevolazioni fiscali sul bilancio dello Stato. E proprio qui sta il problema: la legge di Bilancio prevede infatti l’aliquota al 50% qualora le spese (per un tetto massimo di 96mila euro) siano "sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale". Una definizione che, appunto, senza un chiarimento interpretativo o normativo potrebbe obbligare - per problemi di tempistica dei lavori - molti proprietari ad accontentarsi della detrazione più bassa riservata alle seconde case
I suggerimenti di Confedilizia
- Cosa fare, dunque? Il problema è ben noto a Confedilizia, l’associazione dei proprietari di casa, che suggerisce di attenersi all'interpretazione che l'Agenzia delle entrate ha fornito sul Superbonus nel 2023. Il riferimento è a quanto riportato dall’Agenzia in almeno due documenti ufficiali (circolare n. 13/E del 2023 e risposta ad interpello n. 377 del 2023) su un problema simile con, appunto, il Superbonus (che, ricordiamo, non è stato rinnovato per il 2025)
Cosa dice l'Agenzia delle entrate
- L'Agenzia spiegava allora che, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la detrazione spetti "a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori". Si tratta, afferma Confedilizia, "di una lettura coerente con lo spirito della norma, che mira ad agevolare i lavori effettuati sulla casa destinata ad abitazione, a prescindere dalla materiale impossibilità a fissarvi la residenza al momento dell'avvio degli interventi, come accade in caso di acquisto di un immobile usato". Dunque, secondo l’interpretazione suggerita da Confedilizia, chi acquista una casa e poi la sottopone a ristrutturazione, pur non avendoci ancora trasferito la residenza, avrebbe diritto alla detrazione più alta, quella al 50%.
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La doppia richiesta di Confedilizia
- Confedilizia auspica inoltre che si affermi "un'altra interpretazione conforme allo spirito della legge", cioè quella secondo cui la detrazione maggiorata si applichi non solo nei casi di interventi realizzati all'interno dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ma anche in caso di lavori effettuati sulle parti comuni del condominio, "limitatamente alla parte a carico di titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento su immobili adibiti ad abitazione principale".
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