Assicurazioni, un Arbitro deciderà sulle controversie nelle polizze. Cosa sappiamo

Economia
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Introduzione

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Regolamento che disciplina il funzionamento del nuovo organo di risoluzione stragiudiziale delle questioni assicurative, che opera sotto la gestione dell'Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Ecco come funzionerà e da chi sarà composto.

Quello che devi sapere

Gli ambiti di competenza

  • L’arbitro assicurativo è istituito presso l’Ivass, le imprese e gli intermediari (agenti, broker e altri iscritti al Rui) che vi aderiscono, senza necessità di apposite comunicazioni. Tale organismo ha competenza obbligatoria per tutte le imprese assicurative e gli intermediari iscritti agli albi professionali, mentre gli operatori in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana possono aderire volontariamente o scegliere un sistema alternativo.

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L’ambito di applicazione

  • L'ambito di competenza dell'Arbitro include controversie derivanti da contratti assicurativi, entro determinati limiti di valore economico. Per i contratti vita legati a prestazioni dovute in caso di decesso, il limite è fissato a 300 mila euro, mentre per altri contratti vita il limite scende a 150 mila euro. Nei casi di risarcimento diretto di terzi danneggiati per responsabilità civile, il valore massimo è di 2.500 euro, mentre per altre controversie su danni il limite raggiunge i 25 mila euro

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I casi esclusi

  • Sono escluse le controversie legate al Fondo di Garanzia delle Vittime della Caccia e della Strada e quelle di competenza della CONSAP

La composizione

  • Ogni collegio sarà formato da cinque membri: un presidente e due membri scelti dall’Ivass; un componente designato dall’Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) o da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale, ma la partecipazione è determinata in funzione della natura del soggetto nei cui confronti è stato presentato il ricorso. Vi sarà poi un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e per le altre categorie di clienti, diversi dai consumatori, da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti

Durata delle cariche

  • Il presidente rimane in carica cinque anni, mentre gli altri componenti tre anni. Come avviene per l’Arbitro bancario e finanziario i componenti saranno scelti tra magistrati in quiescenza, docenti e professionisti iscritti in Albi professionali e dipendenti delle Authority cessati dalle funzioni di vigilanza. Questi collegi operano con il supporto di una segreteria tecnica, che coordina le attività e garantisce il regolare svolgimento delle procedure

Come risolvere le controversie

  • Le procedure hanno carattere documentale e il ricorso può essere presentato solo dopo aver inoltrato un reclamo all'impresa o all'intermediario. Se il reclamo non viene gestito entro i termini previsti o non soddisfa il cliente, quest’ultimo ha la possibilità di presentare un ricorso entro dodici mesi

Le tempistiche

  • Il procedimento avviene telematicamente e prevede tempi rapidi: il collegio è chiamato a decidere entro novanta giorni, prorogabili una sola volta in casi particolarmente complessi. Le decisioni dell'Arbitro, una volta emesse, sono vincolanti. Le imprese e gli intermediari devono eseguirle entro trenta giorni dalla comunicazione, pena la pubblicazione della loro inadempienza sul sito web dell'Arbitro e, successivamente, su quello della stessa impresa o intermediario

Costi e contributi

  • Per quanto riguarda i costi, il sistema prevede contributi di 200 euro per le imprese e di 100 euro per gli intermediari, qualora il ricorso venga accolto, in tutto o in parte. Tali contributi non sono richiesti nei casi in cui l’importo riconosciuto sia uguale o inferiore a una proposta conciliativa precedentemente respinta dal ricorrente

Ivass tenuto ad adottare le disposizioni operative

  • Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento, l'Ivass è tenuto ad adottare disposizioni tecniche e operative dettagliate in diversi ambiti relativi all'arbitro assicurativo. In particolare, dovranno essere disciplinate l'adesione all'arbitro, le procedure per la selezione e la nomina dei componenti del collegio, nonché le modalità tecniche e operative per lo svolgimento delle riunioni del collegio stesso.

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