Cartelle esattoriali, dopo cinque anni si può chiedere lo sconto: come fare
Il contribuente deve richiedere lo sgravio parziale della somma per la parte che riguarda sanzioni e interessi. Si può agire in via di autotutela oppure richiedere al giudice la detrazione delle somme in questione
- È possibile ottenere lo sconto su una cartella esattoriale dopo cinque anni. Non serve ricorrere a sanatorie, basta applicare quanto previsto dalla legge. Lo sconto non è però automatico: il contribuente deve farne richiesta
- Si può ottenere la riduzione grazie alla sentenza della corte di Cassazione 4960 del 26 febbraio 2024: dispone che sanzioni e interessi di una cartella esattoriale hanno prescrizione quinquennale, anche se il tributo per il quale viene richiesto il pagamento ha prescrizione più lunga (ad esempio Irpef, Iva e tutte le altre imposte dovute allo Stato hanno prescrizione in 10 anni)
- Per le cartelle con prescrizione quinquennale (quelle riferite ai tributi locali come Imu e Tari) la prescrizione di sanzioni e interessi va perciò di pari passo con quella del debito
- La prescrizione di sanzioni e interessi parte a partire dal quinto anno da quando si è ricevuta la cartella esattoriale a patto che non siano stati inviati nel frattempo intimazioni di pagamento, preavviso di fermo amministrativo o ipoteca o pignoramento a interrompere i termini di prescrizione
- Tuttavia, precisa Money.it, alla prescrizione di interessi e sanzioni intervenuta non corrisponde uno sgravio automatico della cartella esattoriale
- Il contribuente deve infatti richiedere lo sgravio parziale della somma per la parte che riguarda, appunto, sanzioni e interessi
- L’interessato deve agire in via di autotutela oppure deve richiedere al giudice la detrazione delle somme in questione se la prescrizione del debito contenuta nella cartella è in 10 anni (se è in 5 anni anche la prescrizione del debito bisogna richiedere la cancellazione integrale della cartella esattoriale)
- Il contribuente per lo sgravio non può presentare ricorso, visto che i termini del ricorso sono stati abbondantemente superati (60 giorni dalla notifica della cartella)
- Si deve attendere una successiva intimazione di pagamento, un avviso di fermo, ipoteca o pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate e solo a questo punto presentare ricorso entro 60 giorni
- In questo modo (o in autotutela o ricorrendo al giudice) il contribuente chiederà che dall’importo della cartella siano sottratti gli interessi e le sanzioni