Come spiega l'Agenzia delle entrate, si può usufruire una seconda volta del 50% di detrazione, fino a un massimo di spesa di 96mila euro, per alcune tipologie di lavori nella propria abitazione o in condomìni. A patto però che siano interventi "autonomi" rispetto ai precedenti
- Il "bonus casa", conosciuto anche come "bonus ristrutturazioni", consiste nella possibilità di usufruire del 50% di detrazione - fino a un massimo di spesa di 96mila euro - per determinate tipologie di lavori nella propria abitazione o in condomìni. La detrazione, da suddividere in dieci rate annuali di pari importo, può essere richiesta per lavori effettuati sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni di edifici residenziali
- Ma in caso di esaurimento del plafond a disposizione, è possibile usufruire di nuovo del bonus? Nei giorni scorsi è arrivato il chiarimento dell'Agenzia delle entrate dopo che un cittadino ha chiesto informazioni in merito. Ecco domanda e risposta
- "Ho eseguito lavori di ristrutturazione iniziati nel 2022 e terminati nel 2023 con Cila al Comune di inizio e fine lavori, utilizzando 96mila euro ripartiti tra i due anni", spiega il cittadino. "Nel 2023 ho effettuato altri lavori di manutenzione straordinaria per l'importo di 12mila euro. Posso usufruire della detrazione del 50% anche per questi interventi, trattandosi di lavoro autonomo rispetto alla Cila con la quale ho raggiunto 96mila euro in due anni?", è la sua domanda
- La risposta è affermativa, a condizione però "che i nuovi interventi possano essere considerati autonomamente detraibili", spiega l'Agenzia delle entrate. Ma cosa significa con esattezza? È lo stesso ente a chiarirlo
- L'Agenzia delle entrate ha precisato nei suoi documenti di prassi "che quando gli interventi realizzati in ciascun anno sono una prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese ammesse in detrazione bisogna tener conto anche delle spese sostenute negli anni passati"
- Ma attenzione perché c'è un'eccezione, relativa proprio al caso in questione: la regola appena citata "non si applica agli interventi autonomi, cioè a quelli che non consistono nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati"
- "Per essere considerati autonomamente detraibili rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla stessa unità immobiliare - spiega ancora l'Agenzia delle entrate - i nuovi interventi devono essere anche autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia in vigore (per esempio, la denuncia di inizio attività)", o "se si tratta di lavori per i quali non va richiesto alcun titolo abilitativo, da un'autocertificazione"
- Gli interventi che rientrano nel "bonus casa" o "bonus ristrutturazioni" sono quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativi, e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni di edifici residenziali. Solamente per quest'ultime, valgono anche gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono poi compresi i lavori per il ripristino dell'immobile danneggiato da un evento calamitoso, a patto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- Rientrano nel "bonus casa" anche gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, nonché i lavori per l'eliminazione di barriere architettoniche o finalizzati a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi
- Nel bonus sono poi compresi gli interventi per la cablatura degli edifici, per il contenimento dell'inquinamento acustico, per l'ottenimento di un risparmo energetico e per l'adozione di misure antisismiche. Infine, rientrano i lavori di bonifica dall'amianto e l'esecuzione di opere finalizzate a evitare gli infortuni domestici