Fringe benefit, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate: ci sono anche affitti e mutui
Il Fisco ha diffuso una circolare che fa il punto sugli effetti delle nuove misure. Dalle spese per la casa ai figli a carico, cosa cambia in materia di welfare aziendale
- La legge di Bilancio ha introdotto delle novità per quanto riguarda il welfare aziendale: nei fringe benefit rientrano anche le somme pagate dai dipendenti per l’affitto o il mutuo della prima casa. Inoltre è stata portata a 2mila euro senza imposte la soglia per i dipendenti con figli a carico
- Per rendere tutto più chiaro, il Fisco ha pubblicato il 7 marzo 2024 la circolare n. 5/E. Come specifica la stessa agenzia, tra le novità, entrano tra i “bonus” esentasse non solo le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, ma anche quelle per l’affitto e per gli interessi sul mutuo della prima casa
- Il limite entro il quale è possibile riconoscere beni e servizi esenti da imposte, ordinariamente fissato a 258,23 euro, è stabilito a mille euro, con ulteriore innalzamento a 2mila euro per i dipendenti con figli a carico
- La legge di Bilancio 2024 stabilisce infatti che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di mille euro (2mila con figli a carico), i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Per quanto riguarda affitti e mutui per la prima casa, possono rientrare anche se il contratto è intestato al coniuge o a un altro familiare del dipendente
- L’Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10% al 5%
- Al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, l’ultima legge di Bilancio riconosce inoltre a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15%
- La misura si riferisce alle prestazioni tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40mila euro per il periodo di imposta 2023. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno. Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile eroga come sostituto d’imposta il trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella CU del dipendente relativa al periodo di imposta 2024
- La circolare fa infine il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione. In via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio
- Sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore
- Riepilogando cosa sono i fringe benefit, si ricorda che essere definiti come “compensi in natura” perché appunto non vengono erogati sotto forma di denaro, ma concessi sotto forma di beni e servizi dal datore di lavoro ai dipendenti