Bonus casa under 36, per l’agevolazione serve presentare l’Isee al rogito
L’Agenzia delle Entrate (con la circolare12/E/2021, a pagina 6) ha stabilito che è necessario avere già chiesto l'attestazione alla data del rogito notarile: ecco tutti i dettagli e cosa sapere sulla documentazione necessaria
- Per accedere alle agevolazioni previste per gli under 36 per l’acquisto della prima casa, è necessario essere in possesso dell’Isee al momento del rogito? L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il punto, specificando che sì, è necessario avere l’attestazione, altrimenti i benefici a cui si ha diritto non potranno essere recuperati
- Per fruire dell'agevolazione “under 36”, l’Agenzia delle Entrate (con la circolare12/E/2021, a pagina 6), come ricorda Il Sole 24 Ore, ha dunque stabilito che è necessario avere già chiesto l'Isee alla data del rogito notarile
- In particolare, nella circolare è precisato che, “atteso che la sussistenza del requisito Isee deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto, si ritiene che non sia possibile per un contribuente ottenere un Isee che abbia una validità “retroattiva”, rilasciato sulla base di una Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) presentata in una data successiva a quella dell'atto”
- Il contribuente deve essere quindi “in possesso di un Isee in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa Dsu in data anteriore (o almeno contestuale) all'atto”
- Le agevolazioni prima casa under 36, come ricorda l’Agenzia sul suo sito, “sono nate per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni. Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. La legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato di sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal decreto Sostegni bis. La legge di bilancio 2023 proroga poi ulteriormente di un anno le agevolazioni prima casa under 36”
- La norma prevede i seguenti benefici:
- per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
- per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore
- Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che:
- non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato
- hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui
- L’Isee viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare
- Per gli atti stipulati nel 2022, l’Isee è riferito ai redditi e al patrimonio del 2020;
- per gli atti stipulati nel 2023, è quello del 2021
- I requisiti sopra indicati si aggiungono a quelli già stabiliti per l’agevolazione “prima casa”.
- avere o stabilire la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune dell’immobile
- dichiarare di non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dell’immobile da acquistare
- dichiarare di non essere titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato con le stesse agevolazioni