Superbonus, cosa succede se si vende la casa dopo aver ricevuto la detrazione?
Se si decide di vendere l’immobile entro 10 anni lo Stato tassa la plusvalenza. Ci sono però delle eccezioni e bisogna fare attenzione al calcolo del guadagno: non tutte le spese vi rientrano e il costo di costruzione va rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo
- Già da tempo c’è un giro di vite sul Superbonus, ad esempio la detrazione per i lavori svolti nel 2024 è scesa al 70%, che si aggiunge alla forte limitazione della cessione del credito e dello sconto in fattura. Va però ricordato come siano piuttosto limitate anche le operazioni successive alla fine dei lavori
- È infatti presente l’imposta sui capital gain realizzati con la cessione di immobili per i quali si è beneficiato della maxi-detrazione del 110% a nemmeno dieci anni dalla conclusione degli interventi. In pratica, nei 10 anni successivi alla fine dei lavori agevolati con il Superbonus la vendita degli immobili è tassata
- Ci sono però delle eccezioni: non sono tassate le plusvalenze sulla cessione degli immobili se si tratta di acquisti per successione
- Altro esempio sono gli acquisti adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione ci sia un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo
- La plusvalenza è pari alla differenza tra il corrispettivo percepito per la vendita e il prezzo di acquisto (o costo di costruzione) aumentato di ogni altra spesa inerente all'immobile ceduto
- In caso di vendita degli immobili oggetto di lavori, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, ai fini del calcolo della plusvalenza (costi di acquisto o costo di costruzione-prezzo di vendita) il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
- Attenzione al limite temporale: se si è beneficiato della cessione del credito o dello sconto in fattura, e quindi non si è sostenuto, in tutto o in parte, alcun esborso economico, non si tiene conto tra i costi delle spese beneficiate dal Superbonus del 110% solo se gli interventi si sono conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione. Storia diversa se questo termine è trascorso: in questo caso verranno conteggiate al 50% sempre entro il limite dei 10 anni precedenti la cessione
- Questa misura è stata introdotta per scoraggiare le vendite speculative, assicurando che le detrazioni fiscali vengano effettivamente utilizzate per migliorare l’efficienza energetica degli immobili
- Se si è scelta la detrazione nella dichiarazione dei redditi, invece, tutte le spese possono essere prese in considerazione. È previsto, infine, che per gli immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione sia rivalutato in base alla variazione dell’indice Istat
- Alle plusvalenze si applica, a scelta del contribuente, l’imposta sostitutiva del 26% o le aliquote progressive Irpef, in genere meno convenienti