Riscatto laurea agevolato, nel 2024 costerà di più causa inflazione: la circolare Inps
L’opzione a prezzo fisso vedrà un aumento da circa 5.776 euro a quasi 6.100 euro all’anno: l’aumento si baserà sul livello medio dei prezzi dello scorso anno, con la crescita fissata dall’Istat al 5,7%, dopo che nel 2023 c’era già stato un balzo del 7,8%
- Il riscatto della laurea è un metodo per conteggiare gli anni di studio universitario come anni lavorativi ai fini pensionistici. Per il 2024 ha subito un incremento notevole: l’opzione a prezzo fisso vedrà infatti un aumento da circa 5.776 euro a quasi 6.100 euro all’anno
- Lo ha stabilito la circolare Inps diffusa lo scorso 7 febbraio, che ha innalzato il minimale contributivo di artigiani e commercianti su cui si calcola il contributo annuale del riscatto agevolato
- Questo incremento è dovuto all’inflazione, che ha influenzato non solo le pensioni ma anche il reddito minimo imponibile, parametro fondamentale per il calcolo del costo del riscatto
- L’aumento si baserà sul livello medio dei prezzi dello scorso anno, con la crescita fissata dall’Istat al 5,7% (il riflesso sul riscatto sarà di poco più basso), dopo che nel 2023 c’era già stato un balzo del 7,8%
- Il riscatto cosiddetto “light” è una delle due possibilità offerte dall’Inps, quella a prezzo fisso, mentre con l’altra, l’ordinaria, il costo sale o scende a seconda del proprio reddito nei dodici mesi precedenti alla domanda. Il servizio è rivolto a chi ha conseguito il diploma di laurea o un titolo equiparato. Questa possibilità è estesa anche ai soggetti inoccupati che non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero
- L’Inps ha inoltre introdotto la possibilità di trasferire gratuitamente il montante contributivo generato con il riscatto della laurea, anche per i giovani senza lavoro, una volta iscritti a una gestione previdenziale dell’ente pensionistico
- Come spiega il sito dell’Inps, si possono riscattare: i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni; i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni; i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni
- A questi si aggiungono i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge; i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea
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