Bonus genitori separati, dal 12 febbraio si può presentare domanda all’Inps: come funziona
I genitori che non hanno ricevuto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore, che ha perso il lavoro per almeno 90 giorni a causa dell’epidemia di Covid, potranno richiedere fino al 31 marzo il contributo destinato a coloro che si sono separati. Per poterlo avere, il reddito del richiedente nell’anno di mancata corresponsione del mantenimento non deve superare gli 8.174,00 euro
- Dal 12 febbraio al 31 marzo 2024 è possibile presentare all’Inps la domanda per ottenere, in presenza dei necessari requisiti, il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, secondo quanto previsto dall’articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021
- Il fondo è finalizzato a garantire un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (quando è cessato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l'assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore che ha dovuto cessare, ridurre o sospendere l’attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per un periodo minimo di 90 giorni
- La domanda per l’accesso al contributo deve essere presentata all’Inps, mentre la verifica dei requisiti necessari per ottenere il Bonus è a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all'importo di 8.174,00 euro
- La presentazione delle domande per il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, deve avvenire attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’Inps nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS)
- In fase di compilazione della domanda è necessario indicare gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro. È necessario anche immettere i dati relativi all'altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento, selezionando i dati dai menu a tendina
- Inoltre, è necessario allegare la documentazione (come la sentenza di separazione, i provvedimenti di autorità municipali o altro) che attesti il diritto all'assegno di mantenimento. In caso di figlio maggiorenne disabile deve essere allegata anche l’attestazione della disabilità qualora la stessa sia stata certificata prima del 2010 o provenga da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Valle d'Aosta
- Nel caso in cui non si disponga di tutte le informazioni o dei documenti necessari, è possibile compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato "Bozza" per completarla e inviarla in un secondo momento, non appena in possesso di tutta documentazione necessaria. La domanda, comunque, deve essere completata e presentata entro il termine previsto del 31 marzo 2024
- Il contributo è corrisposto in un'unica soluzione, in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800 euro mensili, e per un massimo di dodici mensilità
- Il bonus verrà erogato tenendo conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari e fino a esaurimento delle risorse del medesimo fondo, pari a 10 milioni di euro. Per l’erogazione del contributo l’ordine cronologico di presentazione delle domande non ha alcun effetto