Art bonus, come funziona il credito d’imposta al 65% per i mecenati: cosa dice il Fisco
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come l’agevolazione introdotta per i mecenati che intendono tutelare il patrimonio pubblico italiano valga soltanto se il bene ha un valore culturale pubblico: sono inclusi inoltre anche il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. Sono incluse anche le donazioni effettuate tramite crowdfunding
- L’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto in materia di art bonus, l’agevolazione sotto forma di credito d’imposta introdotta dal Dl n. 83/2014 (articolo 1) per favorire il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese
- In particolare, la circolare passa in rassegna l’ambito soggettivo e quello oggettivo dell’agevolazione, l’utilizzo e la rilevanza del credito d’imposta, gli adempimenti previsti in capo ai “mecenati” e in capo ai beneficiari delle elargizioni
- L’Art bonus è un’agevolazione introdotta dal Dl n. 83/2014 (articolo 1) per favorire il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. La disposizione, originariamente prevista in via temporanea per i periodi di imposta dal 2014 al 2016, è stata successivamente prorogata e infine resa permanente con la legge di Stabilità 2016
- L’art bonus prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, corrispondente al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi a sostegno del patrimonio culturale pubblico
- Possono beneficiarne persone fisiche ed enti non commerciali, nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, e i soggetti titolari di reddito d’impresa, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui
- In via generale, nel perimetro dell’agevolazione rientrano le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo
- Il Fisco chiarisce in particolare cosa intende per “appartenenza pubblica”, riconosciuta se il bene culturale viene acquisito da un ente pubblico, ad esempio un Comune, per il tramite di una “azienda speciale”. Non vale, invece, la sola concessione di uno spazio pubblico da parte di un ente pubblico per finalità espositive non consente di integrare il requisito dell'“appartenenza pubblica”. Escluse anche le donazioni non finalizzate al recupero di un “bene culturale pubblico”
- La circolare illustra le regole che devono rispettare i “mecenati”, ossia coloro che effettuano l’erogazione liberale. Il documento di prassi ricorda che le erogazioni liberali sono ammissibili all’Art bonus a condizione che non sussistano forme di controprestazione o riconoscimenti di natura economica. Inoltre, l’erogazione liberale deve avvenire tramite sistemi “tracciabili” e non sono ammesse erogazioni nella forma di fornitura gratuita di beni o prestazioni di servizio
- Un approfondimento riguarda il crowdfunding, la raccolta fondi per il tramite di soggetti terzi, ad esempio tramite piattaforme online intermediarie. Sul punto la circolare chiarisce che i soggetti che effettuano erogazioni liberali tramite questa modalità possono fruire dell’agevolazione, purché sussistano i requisiti
- La circolare ricorda che i soggetti beneficiari, inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, devono comunicare mensilmente al Ministero della cultura l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute e darne pubblica comunicazione, anche con un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente accessibile al pubblico