Bonus mobili ed elettrodomestici, cosa cambia nel 2024: le novità
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Il tetto di spesa massimo su cui calcolare la detrazione Irpef al 50% passa da 8mila e 5mila euro. L'agevolazione non potrà quindi superare i 2.500 euro. Dai documenti da conservare a quello che si può comprare: ecco cosa c'è da sapere
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- Chi dovrà acquistare mobili ed elettrodomestici nell’ambito di un più ampio progetto di ristrutturazione degli spazi di casa potrà contare anche nel 2024 sul bonus mobili ed elettrodomestici. C’è però una novità
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- Come già successo anche con altri bonus - su tutti il Superbonus che nel nuovo anno vede la sua aliquota scendere al 70% - anche la detrazione Irpef al 50% sulle spese per i nuovi mobili va a restringersi: il tetto massimo passa da 8mila a 5mila euro
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- Da quando il bonus è stato introdotto, il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è sceso costantemente: nel 2021 si arrivava a 16mila euro. Adesso, con il limite di 5mila euro, lo sconto effettivo potrà raggiungere un massimo di 2.500 euro
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- La detrazione è fruibile in dichiarazione dei redditi e va ripartita in 10 quote annuali, tutte dello stesso importo
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- Nei piani del governo, dopo il 2024, la detrazione dovrebbe poi scomparire del tutto: senza cambiamenti in corso d’opera, il nuovo anno sarà quindi l’ultimo in cui poterne usufruire
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- Tetto di spesa a parte, tutto il resto rimane uguale. A partire dalle spese agevolabili, cioè quelle sostenute per comprare mobili ed elettrodomestici allo scopo di arredare un immobile su cui però vanno svolti anche interventi di ristrutturazione (o di recupero del patrimonio edilizio). La data di inizio dei lavori sull'immobile è precedente a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici
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- L’Agenzia delle Entrate ha fornito una lista esemplificativa dei mobili che si possono acquistare: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione “che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”
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- Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo
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- Passando ai grandi elettrodomestici, sempre a titolo esemplificativo, l’Agenzia menziona frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento
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- Ci sono però dei paletti da rispettare legati alle classi energetiche. I frigoriferi e i congelatori non devono scendere sotto la F; le lavatrici, le asciugatrici e le lavastoviglie non devono scendere sotto la E. I forni elettrici vanno bene solo se non inferiori alla classe A. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica
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- Una volta che si è acquistato l'elettrodomestico, per beneficiare del bonus bisogna comunicarlo all'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Il limite di tempo è fissato a 90 giorni dal collaudo o dalla fine dei lavori
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- Nel totale detraibile si possono includere anche le spese di montaggio e di trasporto per gli acquisti. Per poter beneficiare del bonus, gli acquisti devono essere stati effettuati con metodi tracciabili. Non vanno quindi bene pagamenti in contanti o assegni bancari. Sì invece a bonifici, carte di debito e carte di credito
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- La detrazione è ammessa anche se i pagamenti sono stati effettuati con finanziamento a rate. Ma solo se la società che lo ha erogato paga il corrispettivo nello stesso modo
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I DOCUMENTI
- Bisogna sempre ricordarsi di conservare: l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni che riportano la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti. Lo scontrino con il codice fiscale dell’acquirente (insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati) è equivalente alla fattura